30/07/2017 – L’accesso civico generalizzato non obbliga alla raccolta di dati che la Pa non ha a disposizione

L’accesso civico generalizzato non obbliga alla raccolta di dati che la Pa non ha a disposizione

di Stefano Usai

 

“Dalla sentenza emerge pertanto una chiara definizione dell’ambito operativo delle due fattispecie. L’accesso civico “semplice” – sempre secondo la definizione dell’Anac – risulta strettamente correlato all’obbligo, previsto direttamente dal legislatore (decreto legislativo 33/2013), della Pa di pubblicare una serie di dati/atti e l’eventuale possibilità del cittadino/utente di avvalersi dell’istituto viene determinata in caso di violazione di tali disposizioni.

L’ambito applicativo dell’accesso civico generalizzato è invece differente afferendo alla possibilità – senza che sia necessaria una specifica legittimazione o motivazione – di pretendere l’ostensione dei vari dati/atti detenuti dalla Pa (salvo limitatissime eccezioni fissate dallo stesso legislatore). 

La pubblica amministrazione, però, – anche nel caso dell’accesso civico generalizzato -, non può ritenersi obbligata a «raccogliere informazioni che non siano in suo possesso né a rielaborare le informazioni che detiene, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato».”

 

QUI LA SENTENZA Tar Veneto n. 607/2017 

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