30/07/2017 – Ammissibile il rimborso delle spese legali agli amministratori solo qualora previsto in bilancio in via preventiva

Ammissibile il rimborso delle spese legali agli amministratori solo qualora previsto in bilancio in via preventiva

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Ritenuta ammissibile, in termini di espressione del parere da parte dei giudici contabili, la domanda posta da un comune riguardante il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali secondo le nuove disposizioni legislative, il Sindaco chiede di conoscere quale siano i presupposti normativi per rendere ammissibile il citato rimborso delle spese legali, secondo i vincoli introdotti dall’art. 86, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale individua il limite del rimborso con invarianza finanziaria della spesa.

La risposta del collegio contabile

Il Collegio contabile dopo aver precisato in via preliminare come il concetto di invarianza della spesa non può che riferirsi a quella stanziata nel bilancio di previsione, a poco rilevando le eventuali spese stanziate negli esercizi precedenti, stabiliscono i seguenti rilevanti principi al fine di rendere legittima la citata spesa:

– il comma 5 del citato art. 86 del TUEL si limita a dare facoltà e non obbligo da parte del Comune a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; esso, comunque, non contiene alcuna clausola di efficacia retroattiva;

– la discrezionalità accordata agli amministratori di prevedere – a loro vantaggio – il pagamento di premi assicurativi o il rimborso delle spese legali sopportate, nei casi ammessi dalla norma, deve fare i conti con la possibilità che la relativa spesa sia prevista in bilancio e trovi effettiva copertura nelle entrate attese, garantendo il mantenimento degli equilibri tra il complesso delle entrate e delle spese della parte corrente del bilancio finanziario triennale;

– l’accennata circostanza che la spesa di cui qui si discute si risolve in un (possibile) vantaggio per gli stessi amministratori che la dispongono, comporta che l’ambito applicativo della norma debba essere valutato con estremo rigore, non solo finanziario, ma anche giuridico;

– la legge non stabilisce che gli amministratori dell’Ente Locale hanno senz’altro il diritto di pretendere che le spese legali da essi sopportate, pur quando ne ricorrono le condizioni, siano comunque e interamente poste a carico del bilancio dell’ente e, in definitiva, della collettività amministrata;

– la mancata previsione iniziale o l’insufficiente stanziamento non possono essere superati riconoscendo il debito fuori bilancio, né è consentito apportare variazioni allo stanziamento senza prima aver rigorosamente accertato il mantenimento degli equilibri; del pari, non è consentito impegnare le somme iscritte se non sono garantite le entrate a copertura;

– trattandosi di scelte che comportano vantaggi economici per gli stessi amministratori che le assumono, è necessario che l’ente predetermini, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, i criteri e le modalità cui devono attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di rimborso, ai sensi dell’art. 12L. n. 241 del 1990.

Conclusione

Sulla base dei sopra esposti principi, il Collegio contabile conclude precisando come prevedere e stanziare risorse per soddisfare istanze di rimborso, ora per allora, per spese riferite a vicende o a fasi processuali concluse prima dell’entrata in vigore della norma (15 agosto 2015), significa riconoscere l’esistenza di una obbligazione prima e fuori del bilancio, evenienza questa esclusa dalla normativa. In altri termini, il riconoscimento di un debito di rimborso maturato prima e fuori della previsione di bilancio, contrasterebbe con la necessità di garantire l’imparzialità nella concessione del vantaggio economico, ai sensi del citato art. 12L. n. 241 del 1990.

Corte dei conti-Basilicata, Sez. contr., Delib., 6 luglio 2017, n. 45

 
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