30/06/2023 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto lavoro

Decreto lavoro: ecco tutte le novità sul mondo del lavoro

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto lavoro: scopriamo le misure più importanti per l’accesso al mondo del lavoro, gli incentivi e i tagli sulle tasse

Il dl 48/2023 meglio conosciuto come decreto lavoro ha ottenuto la prima approvazione da parte del Senato con 96 voti favorevoli, 55 voti contrari e 10 astenuti. Il provvedimento nella giornata di martedì 27 giugno 2023 la Camera ha approvato la fiducia per la definitiva conversione in legge. Assegno di inclusione, formazione al lavoro, disciplina del contratto di lavoro a termine, occupazione giovanile, welfare aziendale, riduzione della pressione fiscale, cuneo fiscale queste le principali novità introdotte dal decreto legge in esame. Il Governo ha liberato un “tesoretto” di 4 miliardi di euro – parole della Premiere – ponendo particolare attenzione anche all’accesso al mondo dell’impiego e a al taglio delle tasse sul lavoro.

Sono previste oltretutto misure a favore della formazione professionale.

Decreto lavoro

Dopo l’approvazione a Palazzo Chigi del 32esimo Consiglio dei Ministri tenutosi in una data simbolica per il nostro Paese lunedì 1° maggio 2023 – festa dei lavoratori – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl 48/2023 già ribattezzato come “decreto lavoro“, con l’obiettivo di introdurre misure urgenti finalizzate all’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il testo si compone di 45 articoli, 5 capi e un allegato.

Ecco le principali novità introdotte.

Assegno di inclusione

Dal 2024 il reddito di cittadinanza verrà sostituito dall’assegno unico di inclusione. In particolare, l’assegno è volto al sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, fino a un massimo di 7.650 €

Avrà queste caratteristiche:

  • verrà erogato per un periodo non superiore ai 18 mesi;
  • potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Inoltre, per i soggetti occupabili, coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Formazione al lavoro

È stato istituito un nuovo supporto per la formazione al lavoro riguardante tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni di età attivabili al lavoro e con un reddito familiare non superiore a 6.000 € annui.

Tale supporto è stato ideato per coloro che non presentano i requisiti necessari per poter accedere all’assegno di inclusione.

Cuneo fiscale

Per il periodo che va dal 1° luglio 2o23 al 31 dicembre 2023 è stato previsto un taglio del cuneo fiscale del 4%, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, in particolare:

  • reddito fino a 35.000 € si arriva al 6%;
  • reddito fino a 25.000 € si arriva al 7%.

Welfare aziendali

L’art 40 del dl 48/2023 innalza anche per il 2023 la soglia dei fringe benefit. In particolare, i welfare aziendali saranno concessi nella soglia massima di 3.000 € ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati. Ricordiamo che i datori di lavoro possono decidere se concedere tali buoni o meno.

Occupazione giovanile

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro è riconosciuto un incentivo a domanda nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, volto alle nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. I giovani dovranno godere delle seguenti condizioni:

  • alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
  • non lavorino e non stiano frequentando corsi di formazione o studi;
  • siano registrati al programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani.

L’incentivo dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili e tale domanda dovrà essere trasmessa tramite la piattaforma INPS.

Sanzioni amministrative

È prevista una riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate non più da 10.000 €  a 50.000 € ma «da una volta e mezza a 4 volte  l’importo omesso».

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