30/05/2017 – Concorsi: valida la seduta anche se il verbale non ne indica la durata

Concorsi: valida la seduta anche se il verbale non ne indica la durata

di Paola Cosmai – Dirigente Avvocato S.S.N.

 

Torna all’attenzione di Palazzo Spada la questione dei vizi delle procedure di concorso nella Pubblica Amministrazione, questa volta afferenti alla previa fissazione dei criteri di correzione delle prove d’esame, alla loro sindacabilità da parte del giudice amministrativo ed al contenuto minimo dei verbali della commissione di valutazione ai fini della loro validità.

Quanto alla prima problematica, il Supremo Consesso ritiene che, purché i criteri di giudizio siano fissati prima dell’inizio delle operazioni di lettura degli elaborati, essi siano legittimamente adottati anche se in una seduta successiva alla prima.

Difatti, argomenta il Collegio, sebbene l’art. 12D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il “Regolamento per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, preveda che «le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove», tale tempistica deve essere correlata alla ratio legis alla luce della quale deve essere interpretata ed applicata.

Lo scopo della disposizione, infatti, è quello di perseguire la trasparenza dell’attività amministrativa e la par condicio tra tutti i candidati e, in particolare, esprime la necessità che la determinazione e verbalizzazione dei criteri avvenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. Ne deriva che è legittima la loro individuazione anche dopo la prima seduta, purché prima della concreta valutazione degli elaborati (conf. Cons. di Stato, 18 luglio 2014, n. 3851; Cons. di Stato, 25 maggio 2012, n. 3062).

In ordine alla seconda questione, poi, il Consiglio di Stato conferma con la recente pronuncia in disamina che esula dal suo sindacato l’apprezzamento del merito dei criteri di valutazione stabiliti dalle Commissioni tecniche salvo i casi limite di manifesta illogicità e irrazionalità, giacché essi sono connotati da ampio margine di discrezionalità (in Cons. di Stato, 3 aprile 2014, n. 1596).

Del pari ampiamente discrezionali sono poi le valutazioni espresse dal citato organo tecnico in applicazione degli anzidetti criteri, atteso che, per costante giurisprudenza, «le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’ elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile» (così Cons. di Stato, 29 novembre 2016, n. 5056 e Cons. di Stato, 9 febbraio 2011 , n. 871).

Infine, in ordine alla terza problematica imperniata sul contenuto minimo dei verbali di seduta necessario a non inficiarne la legittimità, i Giudici di Palazzo Spada escludono che l’indicazione dell’orario di chiusura dei lavori della Commissione ne faccia parte, integrando semmai una mera irregolarità formale (conf. Cons. di Stato, 12 luglio 2013, n. 3754).

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