31/05/2017 – a chi compete il risarcimento i caso di aggressione da parte di cani randagi ?

a chi compete il risarcimento i caso di aggressione da parte di cani randagi ?

 Santo Fabiano

 

(sf) La Corte Suprema esamina il ricorso (link in fondo alla pagina) di una azienda sanitaria chiamata a rispondere, insieme al Comune, per i danni causati a seguito dell’aggressione di un cane randagio.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di prima istanza, che ha condannato sia il comune che la ASL al pagamento dell’importo di €5.680,97, oltre accessori, in favore di parte attrice. La Corte di Appello  ha confermato la decisione di primo grado.

La Corte ritiene che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti escusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o ran- dagi. Ric. 2015 n. 25206 – Sez. 3 – Ad. 26 aprile 2017 –  L’attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l’aspetto della responsabilità civile. Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici compiti di controllo delle nascite della po- polazione canina e felina. Tali ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente riferibili alla prevenzione dello specifico rischio per l’incolumità della popolazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non possono quindi fondare una responsabilità civile per i danni da questi ultimi arreca- ti, avendo ad oggetto il solo controllo “numerico” della popola- zione canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo ge- nerica e indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.

Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso, laddove – come avviene per la Regione Sicilia, alla stregua delle previsioni normative sopra richiamate – il compito di cat- tura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture sia attribuito esclusivamente ai comuni, mentre alla ASL siano attribuiti semplici compiti di generale controllo della popolazione canina (ma senza alcuna competenza in relazione alla cattura e custodia di tali animali) deve escludersi una responsabilità della ASL e affermarsi solo quella del comune, per i danni causati dai cani randagi alla popolazione.

testo della decisione 

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