30/04/2021 – Inammissibilità del collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di un lavoro subordinato con privati

Parere su aspettativa (PDF) 

 

Parere in materia di aspettativa ex art. 18 della legge n. 4 novembre 2010, n. 183. (DFP n. 19365 – P – 24/03/2021)

Aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianità – rapporto di lavoro subordinato con soggetti privati – inammissibilità – 

Ai dipendenti pubblici è consentito di essere collocati in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità per un periodo massimo di dodici mesi non rinnovabile “per avviare attività professionali e imprenditoriali”. Non rientra in tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati.

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