30/04/2020 – Il Consiglio di Stato conferma la prevalenza dell’emergenza sanitaria al sacrificio individuale di limitazione all’approvvigionamento alimentare

Il Consiglio di Stato conferma la prevalenza dell’emergenza sanitaria al sacrificio individuale di limitazione all’approvvigionamento alimentare
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone; Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
 
Il fatto controverso
Con specifica ordinanza contingibile ed urgente, il Sindaco di un comune della Sardegna ha disposto, per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, stringenti limitazioni ai comportamenti delle persone stabilendo, in particolare che: “dal 03/04/2020 la spesa presso le strutture di vendita (Market, Supermarket e Minimarket anche con superficie di vendita inferiore a 150 mq.) a prevalenza alimentare presenti nel territorio comunale, è consentita per un massimo di n. 2 (due) ingressi complessivi a settimana e per un massimo di n. 1 (uno) soggetto, o suo delegato, per nucleo famigliare”; inoltre, “è ammessa l’uscita da casa per una sola volta al giorno di un singolo componente del nucleo famigliare ai fini della spesa alimentare nei panifici, macellerie, pescherie, frutta e verdura, purché siano esercizi commerciali non ricompresi e non all’interno dei Market, Supermarket e Minimarket”.
Nella motivazione del provvedimento attuato si dava atto che “continuano a registrarsi comportamenti personali in violazione delle disposizioni riguardanti il precetto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso gli enti erogatori di servizi pubblici e presso gli esercizi commerciali di maggiore entità”, con la conseguenza che vi era “l’urgenza e l’indifferibilità di adottare in via cautelativa ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, ed in particolare adottare specifici provvedimenti di regolamentazione delle operazioni di effettuazione della spesa presso gli esercizi commerciali di maggiore entità, con particolare attenzione alla frequenza massima settimanale per nucleo famigliare”.
Alcuni cittadini del comune hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo di primo grado, chiedendone l’immediata rimozione in quanto destinata ad avere effetti gravissimi e immediati nei confronti di tutti i cittadini residenti che vedranno gravemente compromessi i loro diritti alla riservatezza, la loro libertà di movimento e le loro possibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità.
Il rigetto della misura cautelare del Presidente del TAR
Secondo il Presidente del Tribunale di primo grado le ordinanze contingibili e urgenti impugnate risultano adottate in presenza dei presupposti di necessità e urgenza in materia sanitaria e non si pongono in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello regionale, peraltro richiamate nella stessa ordinanza, tenuto conto che si limitano a rendere più stringenti alcune delle misure prese a livello nazionale e regionale con il dichiarato fine di evitare che il contagio nell’ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l’obiettivo di limitare al massimo gli spostamenti e le uscite dalla propria abitazione per l’approvvigionamento dei necessari beni alimentari. Inoltre, non appare manifestamente irragionevole, nel contesto emergenziale, la contestata scelta di limitare il numero delle volte in cui può essere consentito al cittadino di recarsi in esercizi commerciali per l’approvvigionamento dei necessari beni alimentari (una volta al giorno nei piccoli esercizi e 2 volte alla settimana nei market), né tantomeno l’obbligo di indossare all’interno degli esercizi commerciali guanti e mascherine. D’altra parte, la citata ordinanza sindacale ha previsto che per l’approvvigionamento dei necessari beni alimentari “gli esercizi commerciali promuovano il servizio di consegna domiciliare della spesa su prenotazione”.
In considerazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libertà individuali deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica, con il conseguente rigetto della richiesta avanzata dai cittadini.
La conferma del Consiglio di Stato
I cittadini hanno deciso di impugnare il diniego della misura cautelare davanti al Presidente del Consiglio di Stato, insistendo sulla prevalenza dei diritti fondamentali dei cittadini costituzionalmente tutelati dall’ordinamento. Secondo il Presidente del Consesso di appello, un’eventuale misura cautelare richiesta non inciderebbe su posizioni di interesse o diritto degli appellanti da ritenersi irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more della decisione cautelare collegiale. Inoltre, ricorda il Presidente come il Consiglio di Stato ha ritenuto che la valutazione, quale priorità nazionale, dell’interesse generale alla rigorosa prevenzione anti-Covid19, non consenta di ritenere irragionevolmente compressi, per il periodo della emergenza, diritti, pur rilevanti e fondamentali, dei privati istanti in relazione ad esigenze (quali le modalità di approvvigionamento alimentare, come nel caso di specie) che ovviamente possono essere regolate quanto ai tempi e criteri, nell’interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale.
La richiesta riforma della misura cautelare è stata pertanto dichiarata inammissibile.

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