30/01/2020 – Ogni apertura sui marciapiedi deve essere recintata per evitare pericoli ai pedoni

Ogni apertura sui marciapiedi deve essere recintata per evitare pericoli ai pedoni
di Roberto Rossetti – Funzionario di Polizia Locale
II legale rappresentante di una ditta incaricata della manutenzione di alcune attrezzature poste in un interrato protetto da una griglia, omette di segnalare i lavori in corso e viene condannato dal Giudice di Pace per la violazione dell’art. 590 c.p., per aver cagionato lesioni ad una persona caduta nella buca priva della grata di protezione.
Contro questo provvedimento l’interessato propone ricorso in Cassazione eccependo il mancato accertamento del nesso causale tra la mancata segnalazione del cantiere stradale e l’evento. Non vi sarebbero prove per desumere la mancata predisposizione della segnaletica stradale di pericolo prevista dall’art. 21C.d.S. (D.Lgs, 30/04/1992, n. 285) e art. 40, Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), pur sanzionata dalla Polizia Locale, che non poteva, però, escludere che la stessa, non presente al momento dei rilievi, poteva essere stata rimossa per facilitare le operazioni di soccorso.
La Corte osserva che la responsabilità dell’imputato è stata dichiarata sulla base degli elementi istruttori rappresentati dalla documentazione fotografica e dall’avvenuta constatazione, da parte della Polizia locale, della violazione dell’art. 21 C.d.S., norma nella cui violazione si è concretizzata la colpa specifica idel ricorrente. Infatti questa norma (comma 2) prevede che: “Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli“.
Il ricorrente denuncia la mancanza di prove circa l’assenza di segnaletica di pericolo, ma lo stesso imputato non ha mai dichiarato, né nell’immediatezza dei fatti e nel corso del processo di avere apposto una qualche segnaletica atta ad avvertire i passanti del pericolo.
Inoltre, come ha rilevato il giudice di primo grado, sulla base dell’accertamento condotto dalla Polizia Locale è stata contestata la violazione dell’art. 21 C.d.S. per “omessa segnalazione del pericolo” e non è ragionevole pensare che l’eventuale presenza di idonee cautele, quali quelle indicate dall’art. 40, Regolamento di Esecuzione al C.d.S. rubricato: “sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali”, che prevede l’utilizzo di ingombranti manufatti quali transenne metalliche per deviare il passaggio dei pedoni, unitamente a cartelli stradali, pur potendo essere state modificate a seguito dell’intervento dei soccorritori, non abbia lasciato alcuna traccia nei luoghi del sinistro, così come debitamente documentato nella documentazione fotografica prodotta.
Quanto al nesso di causalità con le lesioni riportate dalla persona offesa, il giudice di pace ha ben argomentato riguardo all’insidia che l’apertura sul marciapiede poteva costituire (per ampiezza e ubicazione) per i pedoni che se la sarebbero trovata improvvisamente davanti appena svoltato l’angolo dell’edificio e, in mancanza di personale o di cautele a presidio, ciò poteva costituire un serio pericolo per i pedoni, come in effetti è stato.
Al riguardo è significativa la prescrizione contenuta nel cit. art. 40, laddove al comma 4, stabilisce che laddove il marciapiede sia occupato da un cantiere “… occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare della larghezza di almeno un metro…“. Il successivo comma 5, inoltre, recita testualmente “Tombini e ogni tipo di portello aperti, anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati“.
Il ricorso viene, dunque, dichiarato inammissibile.

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