30/01/2020 – IMU – assegnazione casa coniugale – cambio di residenza

IMU – assegnazione casa coniugale – cambio di residenza
In ambito IMU, nel caso in cui l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale di proprietà per intero dell’altro coniuge, trasferisca la residenza altrove, continua a mantenere la soggettività passiva IMU su quella casa in assenza di un provvedimento di revoca da parte del Giudice? In altri termini è sufficiente il cambiamento di residenza da parte dell’assegnatario per far decadere il provvedimento di assegnazione?
a cura di Angelina Iannaccone
 
In ordine all’imposta municipale propria (IMU), si evidenzia come il comma 12-quinquies dell’art. 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Con la Circ. 18 maggio 2012, n. 3/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in tema di IMU con particolare riguardo all’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali. Ai soli fini IMU, è previsto che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata esclusivamente a titolo di diritto di abitazione.
A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio. Ciò comporta che l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore con liberazione del pagamento da parte del coniuge non assegnatario anche se quest’ultimo è proprietario dell’intero immobile.
La sentenza di separazione che assegna il godimento della casa coniugale è un provvedimento che ha valore fintantoché non ne venga chiesta la revoca al tribunale stesso tramite un’istanza di modifica delle condizioni della separazione.
Sul punto, l’art. 337-sexies c.c. prevede la revoca dell’assegnazione “nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Fino a quando, quindi, non intervenga una revoca del provvedimento di assegnazione, l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, continua a mantenere la soggettività passiva ai fini IMU.

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