29/11/2023 – Nuovo Codice appalti e requisiti di partecipazione agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura. Fine degli obblighi di comunicazione all’ANAC

Nuovo codice appalti e società di ingegneria e professionali

Nuovo Codice appalti e requisiti di partecipazione agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura. Fine degli obblighi di comunicazione all’ANAC

A decorrere dal 1 luglio 2023 l’ANAC ha disposto la cessazione del funzionamento del Casellario delle società di ingegneria e professionali ai sensi del nuovo codice appalti che, ricordiamo, è entrato in vigore dal primo aprile, ma efficace dal 1° luglio 2023. Tuttavia, l’ANAC ha recentemente richiamato l’attenzione dei professionisti del settore delle costruzioni sulla cessazione del funzionamento del casellario delle società di ingegneria e professionali.

Casellario, cos’è e come funziona

Con l’entrata in vigore del Regolamento “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (decreto n. 263/2016 in vigore dal 28 febbraio 2017), le società avevano l’obbligo di iscriversi al Casellario società ingegneria e professionali per essere considerate idonee a partecipare alle gare relative all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. 

Per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria era necessario che i professionisti (società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti e consorzi stabili di società di professionisti) comunicassero all’ANAC le seguenti informazioni (oltre i titoli di studio necessari):

  • l’atto costitutivo entro 30 giorni dall’adozione,
  • l’organigramma entro 10 giorni,
  • il fatturato speciale entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci,
  • la delibera di nomina del direttore tecnico entro 5 giorni dall’adozione.

Tutti i dati comunicati dalle società di ingegneria e professionali confluivano poi nel Casellario dell’ANAC.

Comunicato ANAC: stop al Casellario dal 1° luglio 2023

Con il comunicato del 27 giugno 2023, l’ANAC evidenzia che a decorrere dal primo luglio non troverà più applicazione il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, Regolamento sui requisiti degli operatori economici, che individuava (all’articolo 6) gli obblighi di comunicazione all’ANAC, ai fini dell’inserimento nel Casellario delle società di ingegneria e professionali, dei dati e delle informazioni ivi previsti.

Casellario società ingegneria e professionali e nuovo Codice appalti

L’articolo 225, comma 16, del nuovo codice appalti prevede che a partire dal 1° luglio:

A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

Con il nuovo Codice le previsioni di cui al dm 263/2016 sono state definitivamente sostituite da quelle presenti nella Parte V dell’Allegato II.12 (articoli 34-40), contenente i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, che non contemplano più l’obbligo di iscrizione al Casellario a carico degli operatori economici. Nel dettaglio, ecco gli articoli in esame:

  • articolo 34 – Requisiti dei professionisti singoli o associati;
  • articolo 35 – Requisiti delle società di professionisti;
  • articolo 36 – Requisiti delle società di ingegneria;
  • articolo 37 – Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;
  • articolo 38 – Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE;
  • articolo 39 – Requisiti dei raggruppamenti temporanei;
  • articolo 40 – Verifica dei requisiti e delle capacità.

Il richiamo di ANAC

Dopo svariati mesi dall’entrata in vigore del codice, l’ANAC ha sottolineato che il nuovo Codice dei contratti pubblici (dlgs 36/2023) ha introdotto importanti modifiche nella Parte V dell’Allegato II.12 (articoli 34-40), sostituendo le disposizioni precedentemente stabilite dal dm 263/2016. Quest’ultimo definiva i requisiti per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, nonché i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi.

Nonostante l’avviso chiaro e tempestivo di ANAC, sembra che alcune società continuino ad inviare dati al Casellario. L’Autorità ribadisce che, in linea con quanto dichiarato nel Comunicato del Presidente del 27 giugno 2023, gli obblighi di comunicazione previsti dal dm 263/2016 sono ufficialmente cessati. Di conseguenza, tutte le comunicazioni ricevute verranno archiviate.

Infine l’ANAC invita i professionisti del settore ad evitare ulteriori oneri burocratici, astenendosi dall’inviare dati e documenti secondo normative ormai obsolete. La chiarezza delle disposizioni dovrebbe guidare l’adeguamento delle pratiche operative, contribuendo a una transizione senza intoppi nel nuovo contesto normativo del settore delle costruzioni.

 

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