29/11/2023 – Nomine di rappresentanti consiliari presso un consorzio

Territorio e autonomie locali 28 Novembre 2023

 

Categoria  05.02.02 Funzionamento, organizzazione

 

Sintesi/Massima 

L’eventuale interferenza dei voti dei consiglieri di maggioranza in favore del consigliere di uno dei due gruppi di opposizione non sembra pregiudicare la correttezza del voto espresso.

Testo 

(Parere n.0030850 del 7.11.2023) È stato chiesto un parere riguardante le nomine dei rappresentanti di un comune presso un consorzio, costituito ai sensi dell’art.31 del d.lgs. n.267/2000. Secondo quanto disposto dall’art.8 dello statuto consortile, l’assemblea del consorzio è composta dai sindaci e dai presidenti degli enti locali facenti parte del consorzio (o da un loro delegato) e da due consiglieri (di cui uno di minoranza) per ogni ente. A seguito del rinnovo del consiglio comunale, si è proceduto alla designazione dei due consiglieri quali componenti dell’assemblea consortile con unica votazione tenutasi a scrutinio segreto. In seno al consiglio comunale si sono costituiti tre gruppi consiliari: uno di maggioranza composto da otto componenti, uno di minoranza composto da tre consiglieri ed un ulteriore gruppo di minoranza monopersonale. All’esito della votazione, avvenuta a scrutinio segreto, sono stati eletti come componenti del consorzio un consigliere in rappresentanza della maggioranza ed il componente del gruppo unipersonale in rappresentanza delle minoranze. Tale circostanza è stata stigmatizzata dai consiglieri dell’altro gruppo di opposizione che hanno evidenziato come l’elezione del consigliere del gruppo unipersonale sia stata resa possibile grazie ai voti dei consiglieri di maggioranza. I predetti consiglieri hanno ritenuto che vi sia stata una violazione delle norme statutarie e regolamentari adottate dall’ente in materia, in quanto si sarebbe verificata una lesione dei diritti di rappresentanza della minoranza e vanificato il principio secondo cui il rappresentante delle minoranze andrebbe, per logica, eletto nell’ambito del gruppo di sua naturale collocazione. Il segretario comunale ha, quindi, chiesto se sia corretto la procedura seguita per l’elezione del componente della minoranza. Al riguardo, si osserva che lo statuto comunale all’articolo 18 recante “nomine dei rappresentanti”, prevede che il consiglio comunale ha competenza per la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alle nomine, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il predetto articolo 18 dispone, altresì, che compete all’organo consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ed in tal caso le candidature sono rappresentate al sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il consiglio comunale provvede alle nomine in questione in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere. Il regolamento del consiglio comunale prevede all’art.33, comma 1, che “nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende, ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica con voto segreto.” Il successivo comma dispone che “nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, la nomina dei rappresentanti”. Il predetto regolamento all’articolo 65, recante “votazioni segrete”, dispone, al comma 4, che “quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l’elezione, il consiglio su proposta dei capigruppo stabilisce le modalità di votazione in modo tale da assicurare le suddette rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti”. Si evidenzia che nella seduta del 3 luglio scorso, nella quale è stata effettuata la votazione in parola, il consiglio comunale ha approvato la deliberazione n.15 concernente la “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune e del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”. L’art.6 dell’allegato alla citata delibera, rubricato “Designazione dei rappresentanti da effettuarsi direttamente da parte del Consiglio Comunale” stabilisce che la designazione è effettuata con votazione a scrutinio segreto e che, nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, qualora non risulti eletto alcun componente della minoranza, dovrà essere comunque designato, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si ritiene che la votazione in parola sembra essersi svolta in coerenza con la normativa prevista dalle fonti di autonomia locale dell’ente in oggetto. Infatti, nello statuto e nel regolamento non si fa riferimento alle modalità di voto separato, in cui la minoranza e la maggioranza designano separatamente i propri rappresentanti, esprimendo ognuno un’unica preferenza, né tale modalità risulta essere stata prevista nelle indicazioni votate dal consiglio comunale nella seduta del 3 luglio 2023. Come noto, il meccanismo del voto separato consiste in un’elezione svolta in modo tale da realizzare una scissione dell’organo collegiale in due distinti collegi, facendo votare separatamente la maggioranza e la minoranza per i propri rispettivi candidati evitando in tal modo la commistione dei voti. Il voto limitato, invece, implica che le preferenze da indicarsi da parte dell’elettore debbano essere in numero inferiore rispetto al totale dei candidati da eleggere affinché venga assicurata la elezione di almeno un candidato espresso dai gruppi di minoranza. L’art.65, comma 4, ultimo periodo, del regolamento del consiglio menziona la possibilità di prevedere il metodo del voto limitato in quanto prescrive “Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti”. A tale proposito, giova richiamare quanto analizzato dal TAR Piemonte che, nella sentenza n.1129/2021, ha osservato come “una delle caratteristiche del sistema del voto limitato è proprio quella di rendere possibile un’influenza sia da parte della maggioranza sulle scelte della minoranza che viceversa, superando una rigida contrapposizione tra le due parti del consiglio”. Inoltre, il giudice amministrativo ha evidenziato che tale effetto non è in contrasto con i parametri di costituzionalità in quanto resta salvaguardata l’elezione dei rappresentanti di minoranza. Pertanto, il ricorso al sistema del voto limitato è da ritenersi pienamente legittimo anche laddove la maggioranza abbia influito sulla scelta del rappresentante della minoranza. Si rileva che, nel caso oggetto di valutazione, sembrerebbe che il consiglio per la votazione in questione abbia optato per la modalità del voto limitato, come si può desumere dalla normativa recata dalle fonti di autonomia locale. L’eventuale interferenza dei voti dei consiglieri di maggioranza in favore del consigliere di uno dei due gruppi di opposizione non sembra abbia pregiudicato la correttezza del voto espresso alla luce della normativa locale sopracitata. Si rappresenta, comunque, che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione delle norme regolamentari e statutarie di cui lo stesso si è dotato, ed eventualmente modificarle e prevedere nel caso in esame il sistema del voto separato, in cui la minoranza e la maggioranza designano separatamente i propri rappresentanti, esprimendo ognuno un’unica preferenza.

 

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