29/11/2017 – Obbligatorio il parere di congruità per il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente dell’ente locale

Obbligatorio il parere di congruità per il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente dell’ente locale

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Un Comune sollecita la Corte dei conti territoriale a verificare l’assentibilità della richiesta di un dipendente assolto nel merito in un giudizio contabile, ossia se tale richiesta dovesse riguardare un importo ulteriore da lui sostenuto rispetto a quello liquidato dal giudice contabile in sede di giudizio. Il secondo quesito, qualora dovesse essere consentita la citata richiesta, riguarda quale valore può considerarsi congruo e se sia possibile richiedere, come per le Amministrazioni dello Stato, un parere di congruità dell’Avvocatura di Stato.

Il quadro legislativo di riferimento

Attualmente il rimborso delle spese legali nei giudizi contabili è stabilito dal D.Lgs. n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile) che, all’art. 31, stabilisce quanto segue “1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa. 3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari. 4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione e’ fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati“.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Precisa il Collegio contabile come, in merito al rimborso delle spese legali nei giudizi contabili, vi siano difformi orientamenti dei giudici di legittimità e di quelli amministrativi circa la possibilità di corrispondere importi superiori a quelli liquidati dal giudice contabile, in particolare è possibile sintetizzare i seguenti orientamenti:

– La sentenza della Cass. Civ., Sez. Lavoro, 19 agosto 2013, n. 19195 secondo cui in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spetta esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare l’ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest’ultimo di chiedere in separata sede, all’amministrazione medesima, la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile. La Suprema Corte giungeva a tale conclusione sulla base delle disposizioni di cui al D.L. n. 203 del 2005art. 10-bis, comma 10 il quale ancora oggi dispone che “in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza“;

– La sentenza del Cons. di Stato, 28 luglio 2017, n. 3779, la quale richiama, invece, il principio di diritto della Cass. Civ., S.U., 14 marzo 2011, n. 5918 secondo cui il rapporto, che si instaura fra l’incolpato, poi assolto, e l’amministrazione di appartenenza, nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile, con la conseguenza che va affermata la piena autonomia dei due rapporti. In altri termini, rispetto alla statuizione del rimborso delle spese legali operata dal giudice contabile, ben può il dipendente chiedere alla PA una eventuale differenza di quanto da lui corrisposto al legale, considerato altresì il dovere dell’assistito al pagamento delle spese legali in favore del proprio difensore in base alla tariffa forense, fermo restando il parere di congruità della somma richiesta ai fini della liquidazione.

Precisata la sopra indicata giurisprudenza, aggiunge il Collegio contabile come le nuove disposizioni del codice di giustizia contabile hanno eliminato il riferimento al parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato contenuto nella parte finale del comma 10 dell’art. 10-bisD.L. 30 settembre 2005, n. 203 senza, tuttavia, abrogare esplicitamente quest’ultima disposizione.

Il parere di congruità

In considerazione della citata non univoca giurisprudenza, il Collegio contabile si rimette alle autonome determinazioni dell’amministrazione locale. Nel caso in cui il Comune decidesse di procedere con il pagamento ulteriore richiesto dal dipendente, va detto che la norma contrattuale non contiene nessuna disposizione circa le modalità di liquidazione e le condizioni di ammissione al relativo rimborso delle spese di patrocinio legale. Tuttavia, precisa il Collegio contabile, come sia immanente per la PA il principio di corretta gestione della spesa pubblica, con obbligo, anche per il rimborso delle spese legali, di provvedere ad attestare la congruità delle spese poiché anche per gli enti locali sussistono le medesime esigenze in ordine alla valenza ed alla opportunità di un parere da esprimersi sulle richieste di rimborso delle spese legali, tenuto conto sia della necessità di una esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l’esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri, sia della necessità di ridurre il rischio di annoverare nella parcella spese superflue o non proporzionali all’opera prestata. Tale parere di congruità potrebbe essere espresso dall’avvocatura civica e, in mancanza della stessa, potrebbe eventualmente essere espresso anche dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, ossia da un organo avente elevata competenza in materia, la cui valutazione risulterebbe certamente utile in punto di ausilio alle decisioni dell’ente.

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