29/09/2023 – L’infedeltà del pubblico dipendente: una perdita di valore pubblico e un danno erariale

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SOMMARIO: La fedeltà mancata. 2. La responsabilità erariale. 3. Le condotte pervasive. 4. Il pronunciamento. 5. Conseguenze delle condotte criminose e illegittime. 6. L’infedeltà (dell’animus). 7. La perdita del valore pubblico.

1. La fedeltà mancata

Uno dei primi obblighi di un prestatore di lavoro, sia pubblico che privato, risiede nell’obbligo di “fedeltà”, un dovere generale di condotta, rilevante sotto il profilo negoziale (la lesione può costituire “giusta causa” di licenziamento in tronco), di svolgere il servizio non in conflitto di interessi con l’attività del proprio datore di lavoro, ossia non entrare in concorrenza con l’interesse aziendale (ex art. 2105, Obbligo di fedeltà, del cod. civ.), ed in ambito pubblico, nella sua dimensione valoriale, coincide con il servizio esclusivo dell’istituzione (ex art. 98 Cost.) nel perseguimento di un fine funzionale ad assicurare il buon andamento della PA.

Questo meccanismo di relazioni, che assumono un obbligo all’interno del sinallagma contrattuale, postula che le energie lavorative siano rivolte ad eseguire il lavoro con diligenza e imparzialità, potendo essere autorizzato anche ad una prestazione extra – lavorativa (nel senso non alle dipendenze della PA) purché con la preventiva autorizzazione, sempre che questa attività non sia svolta in contrasto con lo svolgimento dell’ordinaria prestazione: in conflitto di interessi o in situazione di incompatibilità prestabilite dalla legge (ex art. 53, Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, del d.lgs. n. 165/2001).

Allo stesso tempo, il lavoratore deve conservare un c.d. minimo etico tale da comprendere (rectius percepire) che non è praticabile una prestazione a favore del privato, quando l’assolvimento dell’incarico non è preventivamente autorizzato, ma non solo, sia rivolto ad eseguire un lavoro (un servizio) che poi trova come destinatario finale il medesimo soggetto, ovvero, il proprio ufficio, percependo un pagamento del tutto illecito.

Invero, al di là dell’evidente necessaria preventiva autorizzazione per eseguire una prestazione lavorativa extra, è indispensabile accertare l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (ex art. 6 bis, Conflitto di interessi, della legge n. 241/1990), che preclude il rilascio della cit. autorizzazione, specie ove non si potrebbe nemmeno autorizzare una intermediazione delle funzioni, ex se vietata (senza alcun rimando al comma 2, dell’art. 4, Regali, compensi e altre utilità, del DPR n. 62/2013).

In questa malata forgiatura dell’etica, l’elemento sinallagmatico della fattispecie (aspetto che sarà trattato) previsto dall’art. 319, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, cod. pen., è integrato anche dalla mera “disponibilità” mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorché non specificamente individuati: entro tale prospettiva l’atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli….

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