29/09/2020 – Un sindaco che retribuisce direttore e segretario comunale nel nucleo di valutazione causa danno erariale

Un sindaco che retribuisce direttore e segretario comunale nel nucleo di valutazione causa danno erariale
La Rivista del Sindaco  28/09/2020 
 
Se viene attribuito un compenso al segretario comunale poiché componente del nucleo di valutazione, nonostante tale compito preveda un’attività da svolgere fuori dall’orario di lavoro e servizio, tale somma costituisce un vero e proprio danno erariale, la cui colpa viene attribuita al sindaco, nonostante il segretario sia tenuto a svolgere l’incarico a titolo gratuito. Lo stesso vale per eventuali compensi retribuiti al direttore generale che svolge il ruolo di presidente del nucleo di valutazione. Infatti, pur essendo incaricato di compiti e funzioni che lo portano a coprire una posizione diversa dagli altri dirigenti, il direttore generale è comunque esso stesso un dirigente. La questione è stata chiarita dalla Corte dei conti d’appello, con la sentenza 65/2020.
La vicenda inizia con la condanna per danno erariale emessa dalla Corte dei conti Campania, verso un sindaco, un direttore generale e un segretario per l’erogazione indebita dei sopracitati compensi per la copertura dei ruoli di presidente e componente del nucleo di valutazione. Un atto in grado di violare il principio onnicomprensivo della retribuzione dirigenziale.
Subito è partito i ricorsi in appello di sindaco e direttore generale, in cui il primo obiettava che le riunioni venivano tenute (come specificato) al di fuori dell’orario di lavoro, e che sarebbe stato compito del segretario svolgere la funzione a titolo gratuito; il secondo contestava che non beneficiando delle classiche indennità della dirigenza non potesse essere soggetto al principio di omnicomprensività, aggiungendo d’essere in rapporti con il Comune tramite un contratto di lavoro privatistico e fiduciario.
La valutazione del ricorso del direttore generale si è basata sul fatto che esso non si può ascrivere dalla sopracitata categoria, essendo funzionario di vertice, con il compito di fare da tramite tra organi governativi competenti alla definizione degli indirizzi e obiettivi e gli organi burocratici dell’ente che si occupano della gestione. In tale accezione sono da considerarsi gli incarichi di governo, sempre legati alla collettività di cui l’ente è esponente da rapporto politico-rappresentativo. Quindi pur avendo una funzione in grado di qualificarlo per una posizione diversa a quella degli altri dirigenti, il direttore generale è esso stesso un dirigente. Data tale qualificazione, di nessun rilievo è il contratto privato che lo legava all’ente, poiché slegato dalla regola dirigenziale pubblica: nell’agire come parte contrattuale la PA non prescinde mai dal conseguimento dell’interesse pubblico. Se ne evince che per il direttore generale rimane valido il principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Simili considerazioni valgono anche per il segretario generale: come avviene per i compensi assegnati al direttore generale, anche quelli del segretario soffrono di una duplicazione di retribuzione, poiché rientranti nei servizi considerati dalle attribuzioni dirigenziali e non per funzioni aggiuntive.
Il sindaco non è affatto assolto da questo, poiché la specifica che riportava il servizio fuori dall’orario lavorativo non è pertinente verso la spettanza del compenso aggiuntivo. E nemmeno l’autonomo obbligo del segretario di svolgere gratuitamente la funzione di componente del nucleo, serve ad escludere la responsabilità del sindaco; al massimo porta a determinare da parte di chi ha incassato una concorrente responsabilità.
Articolo di Gianluca Galli

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