29/06/2023 – Il TAR Catania si esprime sulle misure compensative in caso di realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Ai sensi delle linee guida dettate con d.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione devono essere definite nell’ambito della conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati; questi ultimi, pertanto, non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all’emanazione del provvedimento di autorizzazione unica.

Ai sensi delle linee guida dettate con d.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione sono solo eventuali e non possono essere previste in modo automatico, sol perché viene realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili; devono invece essere correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Inoltre, le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè, determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; e non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto.

Ai sensi dell’art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010 (data di entrata in vigore delle predette linee guida), “restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia”; per contro, dal 1° gennaio 2019, sempre fatta salva la libertà negoziale delle parti, detti accordi “sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con d.m. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2”, con un preciso onere procedimentale a carico delle parti.

TAR Catania, Sez. V, sent. del 13 giugno 2023, n. 1849.

 

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