29/05/2020 – Le semplificazioni nell’edilizia scolastica e le novità per l’imposta di soggiorno

Le semplificazioni nell’edilizia scolastica e le novità per l’imposta di soggiorno
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono contenute disposizioni di finanza e tributi degli enti territoriali. Con questo intervento concludiamo il commento di queste disposizioni.
Sospensione versamenti delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conciliazione
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, di accordo conciliativo e di accordo di mediazione. La proroga si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
E’ prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti innanzi visti, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
Infine, non si procede al rimborso delle somme versate nel periodo di proroga (art. 149).
Riscossione: sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni
Tenuto conto degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è disposta la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data del 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore. Viene altresì precisato che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data del 19 maggio 2019 e che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla predetta data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (art. 152).
Proroga periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
La sospensione dei termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie affidate all’agente della riscossione, di cui al comma 1, dell’art. 68D.L. n. 18 del 2020, sono sospese fino al 31 agosto 2020 (in precedenza 31 maggio 2020). Questa sospensione riguarda anche le ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi degli enti locali.
Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.
E’ sostituito il comma 3 dell’art. 68D.L. n. 18 del 2020 – che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della cosiddetta «rottamazioneter» e del cosidetto «saldo e stralcio» in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, – e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la « tolleranza » di cinque giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119 del 2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. Infine, in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, si rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lettera a), D.L. n. 119 del 2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto (art. 154).
Valorizzazione del patrimonio immobiliare
Nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare, si interviene sull’articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per operare un chiarimento sull’ambito dei soggetti coinvolti, esteso a regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti (art. 164, comma 1).
Imposta di soggiorno: ristoro per riduzione gettito
E’ istituito, nell’anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco nonché del contributo di soggiorno, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro 30 giorni dalla data del 19 maggio 2020 (art. 180, commi 1 e 2).
Imposta di soggiorno: il responsabile del pagamento
E’ inserito il comma 1-ter all’art. 4D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. E’ stabilito che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del MEF, da emanare entro centottanta giorni dalla data del 19 maggio 2020. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’art. 13D.Lgs. n. 471 del 1997.
Novità anche in caso di locazioni brevi. E’ stabilito che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggettipassivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del MEF, da emanare entro centottanta giorni dalla data del 19 maggio 2020 . Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’art. 13D.Lgs. n. 471 del 1997 (art. 180, commi 3 e 4).
Trasporto pubblico locale: Fondo di 500 milioni di €
Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste a tutela per i pendolari.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data del 19 maggio 2020 sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale.(art. 200, commi 1 e 2).
Trasporto pubblico urbano: contributo al Comune di Taranto
E’ stabilito che, al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 212).
Bus rapidtransit: autorizzazione spesa Comune di Taranto
Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilita’ dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del Comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 35 milioni per l’anno 2022, 40 milioni per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024 (art. 213).
Impianti sportivi: proroga versamento canoni
Modificati i commi 1 e 2 del D.L. n. 18 del 2020. Le disposizioni intendono agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020 (in precedenza la proroga era al 31 maggio 2020), al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
E’ stabilito che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Nella relazione al decreto legge è chiarito che, “la proposta normativa, peraltro caldeggiata da diversi enti territoriali, si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti derivanti dall’attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economicofinanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo « assorbite » attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto” (art. 216, commi 1 e 2).
Edilizia scolastica: semplificate le procedure e nuove risorse
Sono semplificate le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui della BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. E’ previsto, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l’assegnazione delle eventuali economie, siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell’istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al MEF.
E’ prevista la possibilità, nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati, di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito della procedura dei mutui della BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese.
Semplificata la procedura di scuole innovative. Nella relazione al decreto legge è chiarito che la nuova procedura, “consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all’art. 1, commi 153 ss., della L. 13 luglio 2015, n. 107, di utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali inter- venti di completamento. Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall’INAIL e che non erano oggetto di finanziamento. In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da con sentire all’ente locale di compartecipare alla realizzazione dell’intervento, utilizzando le risorse derivanti dall’alienazione dell’area, la disposizione di cui all’art. 1, comma 717L. n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l’utilizzo alle sole spese di progettazione”
Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
E’ stabilito, altresì, che, al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
Le dette disposizioni si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.
Inoltre, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020 (art. 232).

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