29/05/2020 – Interpretazione della gestione contabile dell’anticipazione del 20% sul valore dei contratti d’appalto

Interpretazione della gestione contabile dell’anticipazione del 20% sul valore dei contratti d’appalto
La Rivista del Sindaco  29/05/2020 Finanza Locale
L’interpretazione data dalla commissione Arconet in materia di gestione contabile dell’anticipazione del 20% sul valore dei contratti di appalto previsto dal comma 18, dell’articolo 35, Dlgs 50/2016 sta seriamente preoccupando gli enti locali. Anticipo del 20% che lo scorso anno è stato convertito nella legge 55/2019 dal Dl 32/2019, estendendolo dai lavori per cui già previsto, anche agli appalti di servizi e forniture. Tale disposizione, stando a quanto affermato da Arconet, porterebbe a problemi di copertura finanziaria, in caso di contratti pluriennali afferenti alla spesa corrente del bilancio.
L’anticipo del 20% trattasi di un costo da ascrivere al bilancio nell’esercizio in la prestazione ha inizio, secondo la commissione, anche in caso non ci sia stata richiesta da parte dell’affidatario, reimputando in questo caso le poste all’esercizio successivo tramite l’istituzione del fondo vincolato pluriennale. Al contrario, per le spese di investimento fin dall’attivazione del primo impegno va predisposta la copertura finanziaria, per il complessivo importo della spesa (anche se ascritta a più esercizi), copertura delle stesse che viene garantita dalle entrate dell’esercizio medesimo anno per anno, in caso di spese correnti per servizi e forniture pluriennali.
Tale norma comporta vari paradossi, il più evidente dei quali riguarda la copertura del costo dei servizi relativa alla gestione del servizio rifiuti, settore in cui capita di frequente che tale servizio sia affidato tramite complesse procedure di gara, con durate contrattuali piuttosto lunghe. Ad esempio, con un affidamento decennale del valore annuo di 100, oltre al costo annuale effettivo del servizio, l’ente dovrebbe ascrivere al bilancio relativo al primo esercizio un ulteriore quota del 20%, giungendo ad un valore residuale ammontante di 180. La copertura dei costi del servizio rifiuti è prevista mediante tariffa, quindi un ente si troverebbe a dover triplicare le tariffe nel primo anno di esercizio, per poi abbassarle nei nove anni successivi, una volta recuperato l’acconto. Ma tale condotta finirebbe per far pagare un maggior costo a dei contribuenti che potrebbero risultare diversi da quelli che effettivamente usufruiranno del servizio nell’anno di competenza. Una situazione che appare appunto paradossale e illogica.
La soluzione del problema dovrebbe quindi essere ricercata al di fuori dell’ambito delle scritture contabili, e richiede una modifica normativa urgente e necessaria al comma 18, articolo 35, del Dlgs 50/2016, dando la capacità agli enti di riconoscere all’appaltatore anno per anno l’anticipo, in caso di contratti per servizi e forniture di beni. In questo modo si eviterà di forzare gli enti a soluzioni inopportune per gli affidamenti pluriennali o di porli nell’impossibilità di attivarne, vincolandoli a soluzioni di contratti annuali.
Articolo di Luigi Franco

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