29/04/2020 – D.P.C.M. 26 aprile 2020: inizia la “Fase 2”, cosa cambia per le attività economiche e produttive

D.P.C.M. 26 aprile 2020: inizia la “Fase 2”, cosa cambia per le attività economiche e produttive
di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
Con il D.P.C.M. del 26 aprile, il Governo ha dato il via libera alla Fase 2, quella di convivenza con il virus, che su qualche quotidiano è stata ribattezzata ironicamente Fase 1 e mezzo, per dire che in realtà, rispetto alle restrizioni della Fase 1, con questo nuovo provvedimento si è voluto cambiare ben poco. Sono dunque piovute numerose critiche, concentrate per lo più sulla totale assenza di visione rispetto a temi come la scuola o la fruizione dei luoghi della cultura, e sull’appiattimento delle misure tra territori che vedono aumentare i contagi di mille unità al giorno, e altri che invece sono ad aumento pari a zero. Quel che è certo, è che il Governo ha scelto una linea prudenziale, temendo gli effetti imprevedibili di una possibile riacutizzazione del contagio.
Limiti agli spostamenti: cosa cambia
Ma andiamo con ordine, e segnaliamo innanzitutto cosa è cambiato sul fronte degli spostamenti sul territorio. Il D.P.C.M. prevede che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Cadono dunque i divieti di spostamento fuori Comune, ma rimane l’obbligo di autocertificazione, in quanto le uscite devono essere comunque motivate. Tra le novità, anche la possibilità di muoversi per incontrare i propri congiunti, seppure con dispositivi di protezione (mascherine) e a distanza.
Ampiezza della nozione di “congiunti”
Resta da capire cosa si intenda per “congiunti”, essendo questo un termine alieno al linguaggio giuridico, che parla solo di parenti e di affini, a cui si aggiungono le nozioni introdotte dalla L. n. 76/2016, e cioè i soggetti partecipi di una “unione civile” e i “conviventi di fatto”. Se nessun dubbio può sorgere rispetto ai coniugi, se leggiamo il Codice civile, anche i parenti, che la legge riconosce fino al 6° grado, rientrano senz’altro nell’espressione “congiunti”. Discorso analogo per gli affini, che sono i parenti di un coniuge rispetto all’altro. Quando si passa a parlare di unioni civili le cose cambiano, perché la parificazione con il matrimonio tradizionale esclude i rapporti di affinità. Sembra comunque difficile sostenere che un convivente non possa incontrare il figlio dell’altro convivente. Proprio l’uso di un termine atecnico potrebbe consentire letture più ampie. Il divieto appare invece più netto per i fidanzati, per quanto le Sezioni Unite della Cassazione (n. 9556/2002) abbiano stabilito il principio secondo cui ai “prossimi congiunti” della persona che ha subito lesioni, a causa del fatto illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato, in relazione alla particolare situazione affettiva intercorrente con la vittima. Quindi anche ai fidanzati, come ribadito dalla successiva sentenza 10 novembre 2014, n. 46351.
Seguono altre norme a disciplina dell’attività motoria e sportiva, con esclusione delle uscite a mero titolo ricreativo o ludico, e comunque con divieto di assembramenti.
Attività commerciali al dettaglio
Si semplificano leggermente le norme sulle attività commerciali: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Somministrazione di alimenti e bevande: no al consumo sul posto
Per quanto riguarda i pubblici esercizi, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Vengono fornite alcune precisazioni rispetto a particolari categorie di esercizi: sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2, e cioè le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, nonché servizi di pompe funebri e attività connesse.
Misure di prevenzione per le attività commerciali
Il decreto si preoccupa di stabilire misure di prevenzione destinate all’attività commerciale nel suo complesso. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5, che sono le seguenti:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Altre attività
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Attività produttive: i protocolli settoriali
Per la ripresa delle attività produttive, vale sostanzialmente lo schema adottato finora dall’inizio dell’emergenza: aprono le attività comprese nell’elenco dei codici ATECO, ma chi non è indicato può comunque lavorare in modalità agile da remoto.
Nell’elenco di cui all’allegato 3, fanno il loro ingresso attività di grande impatto sulle movimentazioni di merci e materiali: i cantieri edilizi, le attività metallurgiche e tutto il comparto manifatturiero ne sono un esempio.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le Regioni devono monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. In caso di aggravamento del rischio, la Regione propone al Ministero della Salute le misure restrittive necessarie destinate alle attività produttive.
Uso obbligatorio delle mascherine: quali e quando?
Il decreto prende per la prima volta una posizione chiara sull’obbligatorietà delle mascherine: è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con essi;
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

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