29/01/2019 – Nelle procedure negoziate gli operatori da invitare devono essere selezionati previa pubblicazione di un apposito avviso esplorativo

Nelle procedure negoziate gli operatori da invitare devono essere selezionati previa pubblicazione di un apposito avviso esplorativo

QUI l’articolo completo con la sentenza

L’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 consente la procedura semplificata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore a 150.000,00, “mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…)”.

Riguardo allo svolgimento di detta consultazione degli operatori economici, le Linee Guida ANAC n. 4/2018, approvate con deliberazione n. 206/2018, precisano che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni” (punto 5.1.4).

Nel caso esaminato dalla III sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in commento una stazione appaltante, in violazione dell’art. 36, cit., e delle Linee Guida ANAC n. 4, ha omesso di pubblicare l’avviso per individuare i cinque soggetti da consultare nella procedura negoziata. Per questi motivi la Sezione ha annullato gli atti di gara.

 

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