28/01/2019 – Segretari comunali – Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016‐2018 relativo alla dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali

Segretari comunali – Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016‐2018 relativo alla dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali

 

8.2 Sezione contrattuale speciale per i segretari comunali e provinciali 
Il CCNQ 13/7/2016, che ha previsto la confluenza dei segretari comunali e provinciali nell’Area delle Funzioni locai, è stato siglato nelle more dell’attuazione della riforma della dirigenza pubblica, e quindi della prefigurata abolizione della figura del segretario comunale e provinciale e della sua confluenza nel ruolo unico della dirigenza locale. Nell’esprimere il proprio parere favorevole all’ipotesi di CCNQ il Comitato di settore Autonomie locali osservava: “con riguardo alla collocazione dei segretari comunali all’interno dell’area della dirigenza locale, per effetto dell’art. 11, comma 1, lett. B), numero 4, della legge n. 124/2015, dovrà essere prevista una specifica disciplina per coloro che sono attualmente iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della medesima legge. Tale premura per garantire che la ridefinizione dei comparti e delle aree non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. In considerazione della mancata adozione dei decreti attuativi previsti dall’art. 11 della legge n. 12/2015 si rende quindi necessario istituire, all’interno del nuovo CCNL dell’area dirigenziale delle Funzioni locali, una specifica sezione professionale per i Segretari comunali e provinciali. 

Il Comitato di settore dà indirizzo all’ARAN di disciplinare contrattualmente le modalità in cui si esplica la compatibilità tra le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le funzioni dirigenziali attribuite al segretario.

 
Sede di lavoro.

Il segretario adegua la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. 

 
Diritti di segreteria.
I diritti di segreteria sono il risultato di una serie di attività speciali svolte dai segretari che redigono contratti pubblici in forma pubblica amministrativa, alternativamente alla funzione rogatoria dei notai. Dopo le modifiche normative introdotte nel 2014 quando il segretario rogante opera in un ente con personale dirigente i diritti di segreteria non alimentano il trattamento economico del segretario ma restano a disposizione dell’ente. In tali enti può prevedersi l’utilizzo di una quota di proventi derivanti dai diritti di segreteria riscossi per l’attività rogatoria svolta dai segretari comunali e provinciali per destinarla all’incremento dell’indennità di risultato. 
 
Trattamento economico.
Lo stipendio tabellare è equiparato al tabellare dirigenziale, ad eccezione della Fascia C.

La retribuzione di posizione è articolata per fascia professionale e categoria anche dimensionale di ente.

L’ARAN definisce i contenuti delle attività di sovraintendenza e coordinamento di cui all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui, a titolo esemplificativo, la sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, la proposta del piano esecutivo di gestione, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempienza e ogni altra funzione di direzione richiamata nei regolamenti di organizzazione. Conseguentemente è fatta salva la disciplina prevista dall’art. 41 commi 4 e 5 CCNL 16/5/2001.

La retribuzione di risultato dovrà seguire i medesimi criteri di quella prevista per il personale dirigenziale.

Revoca dell’incarico.

La disciplina contrattuale in materia di revoca del segretario deve essere coordinata con la disciplina contenuta nell’art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000.

Deve essere contrattualmente definito come l’inadeguato esercizio delle funzioni di sovraintendenza e coordinamento di cui all’art. 97, comma 4, TUEL, determinano ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio o di mancato raggiungimento degli obiettivi legati allo svolgimento di tali funzioni.

 
Segretari appartenenti alla Fascia C.
Lo stipendio tabellare del Segretario inquadrato nella fascia C equivale all’80% del tabellare dirigenziale Segretari delle Unioni di Comuni. Deve essere previsto uno specifico trattamento economico per il segretario dell’Unione di comuni, che tenga conto della dimensione demografica degli Enti associati e della complessità e rilevanza delle funzioni associate.
 
Rapporto di lavoro.
La disciplina di orari, ferie, permessi, aspettative, malattia è equiparata a quella prevista per la dirigenza. Analogamente per la disciplina delle coperture assicurative e del patrocinio legale.
 
Previdenza complementare.
Il CCNL estende l’accesso al fondo contrattuale Perseo Sirio a tutti i Segretari comunali e provinciali.

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