28/12/2023 – Napoli, accordo quadro con un unico operatore: nuovo richiamo Anac

Nuovo richiamo dell’Autorità Anticorruzione alla Città metropolitana di Napoli nell’ambito dell’affidamento degli accordi quadro con un unico operatore per i lavori di nuova costruzione, ampliamento, adeguamento sismico e ristrutturazione di alcuni edifici scolastici. L’importo complessivo dell’accordo quadro è di 178.000.000 suddiviso in n. 20 lotti. Nell’atto del presidente del 6 dicembre 2023, Anac ha evidenziato nuovamente un uso scorretto dell’accordo quadro e l’inadeguata applicazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I fatti

Con bando pubblicato in data il 28 ottobre 2022 è stata indetta la procedura di affidamento suddivisa in 20 lotti indipendenti per ognuno dei quali sarà concluso un Accordo Quadro, di durata massima di 36 mesi, con un unico operatore economico: i lotti hanno importi compresi fra 6.000.000 e 16.000.000 di euro. Gli interventi sono finanziati nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (Pnrr). 

I rilievi Anac

I documenti allegati al bando di gara per l’affidamento di un accordo quadro, evidenzia Anac, non sono adeguati a identificare compiutamente l’oggetto delle prestazioni; una carenza che manifesta una scorretta interpretazione e applicazione dell’Istituto dell’accordo quadro. L’Autorità ribadisce che l’accordo quadro è uno strumento negoziale, non una procedura di affidamento; una tipologia contrattuale che può essere adottata dalla Stazione Appaltante, se e quando ritenuta conveniente, sempre però nel rispetto delle procedure del codice. C’è la necessità che le prestazioni da svolgersi siano compiutamente identificate negli atti di gara per assicurare la più ampia concorrenza e al fine di consentire all’appaltatore di formulare un’offerta seria e consapevole. 

La difesa della stazione appaltante

Alle contestazioni di Anac, la città metropolitana di Napoli ha risposto puntualizzando che gli appalti in esame attengono a interventi Pnrr per i quali “alla data di adozione della determinazione di indizione della procedura in oggetto i termini per l’aggiudicazione della quasi totalità degli interventi inclusi negli accordi quadro erano fissati, pena la revoca dell’assegnazione dei fondi da parte del Ministero medesimo”.  La decisione di ricorrere all’accordo quadro quindi deriva dall’esigenza di indire l’appalto degli interventi entro tempistiche obbligate.

Le raccomandazioni di Anac

L’Autorità, si legge nell’atto del Presidente, è più che sensibile alla problematica dei tempi del Pnrr e disponibile a fornire chiarimenti ed ogni possibile supporto alle stazioni appaltanti anche con propri atti di indirizzo finalizzati a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. In tale ottica si inquadra anche l’intervento della Vigilanza nel caso in esame dove Anac intende fornire utili indicazioni per un più appropriato uso dello strumento dell’accordo quadro. Nello specifico caso in esame, infatti, in cui sono previste anche nuove edificazioni, restauri ed interventi complessi, gli elementi tecnici forniti ai concorrenti non possono ritenersi sufficienti a definire tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori rendendosi perciò necessaria, per perseguire la massima concorrenza sopra richiamata, la riapertura del confronto competitivo. L’appalto in esame ricade nel caso di accordo quadro incompleto quindi la Stazione Appaltante avrebbe dovuto più propriamente bandire la gara prevedendo la successiva riapertura del confronto competitivo tra gli operatori selezionati una volta acquisiti gli elementi tecnici atti alla completa definizione degli interventi.

Anac invita la città metropolitana di Napoli a una più efficace applicazione dell’istituto dell’accordo quadro, in futuro, e ad una attenta lettura delle indicazioni dall’Autorità, fornite da ultimo con la delibera n. 453 del 13 settembre 2023, trasmessa alla stessa Città Metropolitana di Napoli in relazione agli accordi quadro di progettazione dei medesimi interventi di ristrutturazione scolastica. Nel prendere atto dell’interesse pubblico alla sollecita contrattualizzazione ed esecuzione delle attività in vista dell’erogazione dei Fondi PNRR, Anac osserva che il migliore uso dell’istituto dell’accordo quadro consente di coniugare efficacemente le esigenze di flessibilità e celerità espresse dalla stazione appaltante con la più ampia apertura alla concorrenza e conseguente migliore salvaguardia dell’economicità dell’azione amministrativa.

Inadeguata applicazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Problemi sulla procedura in esame sono stati segnalati anche dall’ACEN-Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli che ha censurato i criteri di attribuzione dei punteggi per l’Offerta Economicamente più vantaggiosa adottati dalla Stazione Appaltante, ritenuti “non aventi ad oggetto l’offerta e non idonei a migliorare la prestazione oggetto dell’appalto”. Anche per l’Autorità i criteri previsti non consentono un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta. Il criterio dell’esperienza acquisita dalle imprese in lavori similari già espletati negli ultimi dieci anni, cui viene attribuito il punteggio di ben 10 punti, come pure il criterio della dotazione di personale e macchinari cui vengono attribuiti altri 10 punti, ad esempio, sembrerebbero ridursi ad una mera ripetizione di quelli che sono i requisiti soggettivi che gli operatori economici devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara e che già certificano in sede di documentazione amministrativa con la presentazione delle certificazioni SOA. Non essendo noti i lavori da effettuarsi, né avendo a disposizione informazioni sugli edifici scolastici oggetto di intervento (planimetrie, ubicazione aule, servizi, eccetera), l’offerta presentata dal concorrente non può che sostanziarsi in una narrazione di quanto già eseguito in altri contesti e per altri lavori, la cui similarità con quelli oggetto di intervento non può, tuttavia, essere adeguatamente valutata per assenza di elementi di confronto.

Il documento

 

Atto del Presidente del 6 dicembre 2023 – fasc.870.2023.pdf

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