28/11/2022 – Sulla natura giuridica del contributo straordinario imposto alle imprese operanti nel settore energetico

Amministrazione dello Stato – Contributi e finanziamenti – Tributi in genere

Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, imposto alle imprese produttrici o rivenditrici di energie, gas e prodotti petroliferi dall’art. 37 d.l. n. 21 del 2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 51 del 2022, ha natura tributaria (1).

Contributi e finanziamenti – Tributi in genere

Il suddetto contributo, infatti, si caratterizza per la sussistenza di tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza, sia della Corte costituzionale sia della Corte di cassazione, affinché una prestazione patrimoniale possa ritenersi di natura tributaria: previsione con disposizione di legge; idoneità a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; mancanza di un nesso sinallagmatico che giustifichi tale decurtazione; destinazione delle risorse così reperite alle pubbliche spese (2).

Giustizia amministrativa – Atto amministrativo – Impugnazione

Pertanto, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti con cui l’Amministrazione finanziaria ha definito gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del predetto contributo straordinario: tali atti, infatti, non possono essere considerati né di natura regolamentare (mancando di capacità innovativa) né come atti generali (non costituendo espressione di potestà amministrativa di natura gestionale e non essendo rivolti alla cura concreta d’interessi pubblici) (3).

Giustizia amministrativa – Impugnazione – Interesse ad agire

Sull’impugnativa degli atti suddetti non sussiste, tuttavia, neanche la giurisdizione del giudice tributario, sia perché tali atti non rientrano nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, sia perché essi non comportano una diretta incidenza sul patrimonio di coloro che sono individuati dalla norma come soggetti d’imposta, essendo puramente ripetitivi (e solo in parte esplicativi) della norma primaria di riferimento. La giurisdizione tributaria sussisterà, invece –alla luce dell’art. 19 citato e dei principi su richiamati-, così come anche l’indispensabile interesse processuale dei soggetti passivi dell’imposta, nei confronti dell’eventuale avviso di accertamento per omesso o parziale versamento; oppure dell’eventuale diniego del rimborso di quanto versato (4).

Giustizia amministrativa – Corte costituzionale – Interesse ad agire

​​​​​​Atteso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, non è possibile sollevare la questione di legittimità costituzionale, per difetto di rilevanza; ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (5).

   · Non risultano precedenti in termini.

   · Nel caso di specie, erano stati impugnati, da parte di una serie di imprese produttrici o rivenditrici di energia, gas e prodotti petroliferi, il provvedimento prot. n. 221978/2022 del 17 giugno 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, recante “Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza”; nonché la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E pubblicata in data 23 giugno 2022. Il T.a.r. per il Lazio ha ritenuto che sulla controversia non sussistesse né la giurisdizione del giudice amministrativo né quella del giudice tributario, ed ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse; precisando di non poter sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 d.l. n. 21/2022 proprio perché sfornito di giurisdizione sulla controversia. La mancanza di un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale rende infatti la questione irrilevante.

Tar Lazio, sez. II- ter, 16 novembre 2022, n. 15217 -Pres. Mezzacapo, Est. Cicchese

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