28/11/2019 – Diritti di rogito indisponibili a causa della loro natura di obbligazione tributaria

Diritti di rogito indisponibili a causa della loro natura di obbligazione tributaria
V. Giannotti, G. Popolla (La Gazzetta degli Enti Locali 28/11/2019)
Secondo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n. 68/2019), seguendo le indicazioni della Consulta (sentenza n.156/1990), ai diritti di segreteria (di cui quelli di rogito rappresentano una species) “è concordemente attribuita la natura di tributi”, con la conseguenza che gli Enti locali non possono prevedere una riduzione del loro gettito per possibili compensazioni in sede di gare telematiche, effettuate con procedura aperta, asserendo un potenziale vantaggio dell’ente dal minor prezzo che potrebbe essere proposto. 
La richiesta del Comune
Il sindaco di un Comune, dopo aver precisato che l’art.13 del d.l. n. 52/2012 consente agli Enti locali di non riscuotere diritti di rogito per i “contratti relativi agli acquisti di beni o servizi degli Enti locali, ove i beni o servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto”, ha chiesto ai magistrati contabili se fosse possibile estendere il precisato esonero anche alle procedure aperte attraverso la stipula con la forma della scrittura privata, quando esse siano gestite integralmente su strumenti informatici. Si tratterebbe quindi di estendere la scrittura privata, in luogo di quella pubblica per cui è richiesto il pagamento dei diritti di rogito, a tutti i contratti telematici. Precisa il sindaco, inoltre, come l’art. 14, al comma 14 del d.lgs. 50/2016 elenca le possibili generali forme contrattuali, fra cui anche la scrittura privata, senza che vi sia un ordine “gerarchico” per la scelta tra le varie forme. D’altra parte, conclude il Sindaco i diritti di rogito non sarebbero una reale entrata per l’ente locale, in quanto è indubbio che l’imprenditore offerente nel formulare la sua offerta tiene conto di tutte le spese e oneri che deve affrontare, non solo per l’esecuzione del contratto ma anche per la stipula dello stesso. È quindi naturale conseguenza che, in caso di scrittura privata senza pagamento dei diritti di rogito, l’offerente ne terrà conto e al mancato incasso dei diritti di rogito per l’ente locale corrisponderà un prezzo od uno sconto proporzionalmente inferiore in sede di gara….

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