28/10/2019 – Le Associazioni di categoria non sono legittimate ad agire se l’interesse dedotto in giudizio riguarda una parte soltanto degli associati .

Le Associazioni di categoria non sono legittimate ad agire se l’interesse dedotto in giudizio riguarda una parte soltanto degli associati .
Tar Veneto, Sez. I, 25/10/2019, n.1137
Scritto da Roberto Donati 25 Ottobre 2019
Associazione di Categoria ricorre avverso bando di gara.
Tar Veneto, Sez. I, 25/10/2019, n.1137, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire della parte ricorrente.
Il Tar ricorda che le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l’intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeno comune all’intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l’interesse collettivo dell’associazione sindacale deve identificarsi con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati.
Se, infatti, si riconoscesse all’associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge […]>> (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4, punto 16; cfr. anche Cons. Stato, sez. I, 8 gennaio 2019, n. 108).
Dopo questa premessa il Tar fa rilevare come la ricorrente si ponga – in relazione all’impugnazione degli atti in epigrafe – in evidente conflitto di interessi con uno dei suoi aderenti, mandante dell’A.T.I. aggiudicataria.
Il Collegio ritiene opportuno ribadire il consolidato orientamento interpretativo in base al quale nel processo amministrativo l’associazione di categoria o di settore deve ritenersi priva di legittimazione ad agire quando si controverta su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti o disomogenee e, comunque, se l’interesse dedotto in giudizio riguardi una parte soltanto degli associati o degli iscritti, in conflitto o in potenziale contrasto con gli interessi di altra parte dei consociati (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2018, n. 6557; Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2017, n. 3029, Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2017, n. 1712; Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5259).
Nella specie, non essendo dubitabile la sussistenza del conflitto di interessi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (per alcune recenti applicazioni del principio cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 22 marzo 2019, n. 608; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 1 febbraio 2019, n. 1295).

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