28/09/2020 – TAR Palermo annulla interdittiva antimafia per carenza di motivazione

TAR Palermo annulla interdittiva antimafia per carenza di motivazione
 
Una società lamenta che il provvedimento interdittivo ai sensi della normativa antimafia non sia giustificato. In particolare lamenta che il provvedimento sia fondato esclusivamente su una sentenza di condanna resa in primo grado nei confronti del padre e del fratello della legale rappresentante della società ricorrente per il delitto di cui all’art. 353 c.p ( turbata libertà degli incanti), delitto questo che, in quanto ricompreso tra i c.d reati spia di cui all’art 84 comma 4 del D.lgs n. 159/2011, avrebbe indotto la Prefettura ad adottare – in acritico automatismo – l’informativa interdittiva e, nella specie la reiezione dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella white list.
Peraltro, rilevano che non è esplicitata alcuna motivazione, né argomento, idonei a far ritenere che la turbata libertà degli incanti sia effettivamente un indice spia dell’affiliazione o della contiguità a consorterie mafiose, essendosi limitata, la Prefettura, a recepire acriticamente la comunicazione dell’intervenuta condanna resa a carico dei parenti della ricorrente che, peraltro, non ricoprono alcuna carica all’interno della società, ed omettendo del tutto di farsi carico di verificare, anche in esito ad una accurata valutazione del contenuto della sentenza di condanna, se, in effetti, dagli atti del predetto giudizio penale o da altri indizi forniti dagli organi di polizia, fosse emersa realmente una contiguità dell’impresa ricorrente con ambienti malavitosi, o se i predetti signori potessero concretamente ritenersi soggetti controindicati in quanto vicini ad ambienti malavitosi.
I giudici rilevano che gli elementi presi in considerazione dalla Prefettura sono unicamente costituiti dalla sentenza penale di condanna resa nei confronti dei parenti delle due socie della società ricorrente, e sul mero rapporto parentale che ad esse li lega, senza che venga però indicato alcun elemento concreto che possa far presumere che ci sia quantomeno un potenziale pericolo di una infiltrazione da parte della criminalità organizzata
Il Collegio rileva al riguardo:
– i parenti colpiti dalla sentenza di condanna non sono soci della  né rivestono alcuna carica all’interno della società
– il reato per i quali sono stati condannati i signori -OMISSIS- non coinvolge in alcun modo la società ricorrente, essendo stati commessi in margine a una gara di appalto alla quale la società ricorrente nemmeno ha partecipato (circostanza dedotta da parte ricorrente e non contestata dalla difesa erariale);
– risulta omessa qualsiasi valutazione in concreto del contenuto della sentenza penale di condanna, al fine di inferire se le condotte ivi descritte e sanzionate fossero indicative di uno stabile collegamento dei signori -OMISSIS- con consorterie mafiose e se, dunque, da tali condotte potesse in effetti ipotizzarsi il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione della società ricorrente e, dunque, l’inaffidabilità della stessa;
– né la Prefettura argomenta aliunde per potere dedurre che dietro la condotta posta in essere dai signori -OMISSIS- gravitassero interessi riconducibili alla consorteria mafiosa;
– nulla è detto nel provvedimento in ordine alla eventuale frequentazione di soggetti controindicati appartenenti alla consorteria mafiosa da parte delle due socie; né si sostiene che i signori -OMISSIS- possano concretamente ritenersi essi stessi soggetti controindicati in quanto vicini ad ambienti malavitosi.

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