28/08/2019 – Partenariati pubblico-privato con notifica  

Partenariati pubblico-privato con notifica  

di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 27 Agosto 2019
Operazioni di partenariato pubblico privato con obblighi di comunicazione stringenti. Entro 30 giorni dalla stipula, le p.a. devono trasmettere al dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del consiglio dei ministri copia del contratto, del piano economico-finanziario e della relazione illustrativa. Se è stata costituita una società di scopo mista sono richiesti anche l’ atto costitutivo, lo statuto e l’ eventuale contratto in essere con il soggetto aggiudicatore. A dettare tempi e modalità è la circolare di palazzo Chigi del 10 luglio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 di sabato scorso.
La materia è regolata dall’ art. 44, comma 1-bis, del dl 248/2007, ai sensi del quale «Al fine di consentire la stima dell’ impatto sull’ indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’ 11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’ unità tecnica finanza di progetto della presidenza del consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni». La circolare è anche l’ occasione per fare il punto su una modalità sempre più diffusa di riorganizzazione dei servizi pubblici, che vede un ruolo centrale degli operatori privati (imprese).
Il Ppp prevede la costruzione da parte di questi ultimi di una nuova infrastruttura o la ristrutturazione di una infrastruttura esistente, che dovrà fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi. Di norma, l’ opera riguarda settori in cui, sia a livello centrale che locale, sussiste forte interesse pubblico (sanità, istruzione, sicurezza, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ecc.). La p.a. è l’ acquirente principale dei servizi, sia quando la domanda è endogena (a titolo di esempio: carceri, uffici giudiziari e altri uffici pubblici) sia quando proviene da utilizzatori terzi (a titolo di esempio: ospedali, trasporto pubblico locale). Cruciali, in questo contesto, sono i profili finanziari: per non pesare sui conti pubblici, deve esserci un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.
Ciò avviene nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni: il soggetto privato assume il rischio di costruzione; il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda. Il rischio di costruzione riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione dell’ infrastruttura quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, esternalità negative, compreso il rischio ambientale. Il rischio di disponibilità attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell’ opera pubblica, a seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso risultano inferiori ai livelli previsti nell’ accordo contrattuale.
Infine, il rischio di domanda è connesso alla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato; ci si riferisce a quello che può definirsi normale rischio economico assunto da un’ azienda in un’ economia di mercato. Il punto chiave della normativa e della circolare è proprio la classificazione statistica delle infrastrutture realizzate nell’ ambito di un contratto di Ppp. Esse possono essere considerate, nei conti nazionali, come attività non di proprietà della pubblica amministrazione solo se È stabilito in modo chiaro che al partner privato sono allocati simultaneamente la maggior parte dei rischi e dei benefici derivanti dall’ operazione. Se ciò non accade, si ricade nel calderone delle operazioni «sopra la linea», con tutte le conseguenze del caso in termini di impatto sia a livello macro che a livello microeconomico.

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