28/08/2019 – Condotta omissiva o tardiva e prescrizione dell’azione contabile, termine sempre più elastico

Condotta omissiva o tardiva e prescrizione dell’azione contabile, termine sempre più elastico

di Katia Sirizzotti
 
Nel caso di danno erariale conseguente a fatti particolarmente articolati e di vasta portata, coinvolgenti diverse amministrazioni e soggetti terzi, ai fini del decorso del termine di prescrizione dell’azione contabile si deve tenere conto del momento in cui le condotte omissive o tardive, che abbiano avuto efficienza causale, siano emerse con un sufficiente grado di comprensibilità.

In particolare, poiché la condotta omissiva non è di per sé idonea a generare prodotti documentali (provvedimenti, note ecc.) la conoscibilità va stabilita nel momento in cui viene “metabolizzato e contestualizzato” il flusso informativo, in altre parole, nel momento in cui può essere stabilita una relazione tra il flusso documentale e l’attività che avrebbe dovuto porsi in essere, portando così in evidenza la rilevanza causale dell’eventuale inerzia o ritardo.

Lo ha chiarito la Corte dei Conti, sezione centrale giurisdizionale d’appello del Lazio, con la sentenza 132 del 3 maggio 2019.

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