28/07/2018 – Osservatorio Legge 241/1990 – Accesso civico generalizzato ai verbali della polizia municipale

Osservatorio Legge 241/1990 – Accesso civico generalizzato ai verbali della polizia municipale

VENERDÌ 27 LUGLIO 2018 22:19
di Salvio Biancardi
Nel caso di diniego all’accesso civico ai verbali della Polizia municipale è necessario evidenziare se l´accesso civico debba essere rifiutato “per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia”.
Quanto premesso emerge dalla lettura del parere reso dal Garante della Privacy n. 214/2018.
Il caso analizzato
Nel caso esaminato, un Difensore civico aveva chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del ricorso avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico, adottato dalla Polizia Municipale di un Comune.
Nello specifico, la richiesta di accesso civico aveva ad oggetto i documenti amministrativi rappresentati dai verbali di accertamento della Polizia Municipale di un Comune emessi nei confronti di esercizi pubblici di ristoro, per fatti avvenuti in alcune date indicate nell´istanza.
Nell´istanza era specificato che la conoscenza di dette informazioni, dati e documenti era funzionale all´esercizio del diritto di difesa del richiedente l´accesso.
La Polizia Municipale del Comune interpellato non aveva accolto l´accesso civico, non avendo rinvenuto, nelle date indicate, la documentazione richiesta, Inoltre, l’Ente aveva rappresentato che era stata presentata motivata opposizione all´accesso da parte di uno o più dei soggetti individuati come contro-interessati.
L’Autorità, pur ritenendo di non potersi pronunciare in relazione al diniego opposto all´istante, non essendo stata allegata, alla richiesta rivolta all’Autority, la documentazione oggetto dell´accesso civico, ha comunque fornito alcune dichiarazioni operative.
Ha infatti rammentato che riveste assoluta rilevanza che l’atto di diniego opposto ad una istanza ostensiva debba essere opportunamente motivato.
A tal fine, nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico è precisato che “Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all´esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all´esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l´amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all´amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell´accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell´amministrazione” (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all´accesso generalizzato», n. 13).
Il pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali
L’Authority ha anche evidenziato che – ai sensi del citato art. 4, comma 1, lett. b), del Codice Privacy (si avverte che la regola vale anche con il nuovo regolamento europeo) – sono sottratte dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli Enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Laddove, invece, i dati presenti all´interno della documentazione di cui si chiede l´accesso siano da intendersi come riferiti ad altri soggetti (persone fisiche), il soggetto destinatario dell´istanza di accesso civico è tenuto a verificare – considerando, peraltro, che “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7” (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013) – se l´accesso civico debba essere rifiutato “per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia” (art. 5-bis, comma 1, lett. a)), seguendo, a tale scopo, le indicazioni fornite nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico (in particolare, il par. 8 intitolato “I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali”).
La PA dovrebbe in ogni caso motivare specificamente in ordine alle ragioni del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali che si assumerebbe arrecato con la loro ostensione ai soggetti controinteressati (art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013).
In ogni caso il Garante ha evidenziato che nel caso sottoposto alla propria attenzione risultava che le ragioni che avevano condotto alla richiesta di accesso civico riguardavano una vicenda strettamente personale, legata alla necessità del diritto di difesa dell´istante.
Per questi aspetti rimane, in ogni caso, salva la possibilità di accedere ai documenti richiesti, laddove l´istante dimostri l´esistenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso”, ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990.

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