28/06/2021 – Comune: il riconoscimento della natura privata di una strada non rientra tra i suoi poteri

Nella Sentenza n. 566 del 16 giugno 2021 del Tar Brescia, i Giudici affermano che il riconoscimento della natura privata di una strada non rientra tra i poteri attribuiti al Comune. Questo sarebbe competente all’esercizio del potere di autotutela con riferimento ai beni pubblici, attraverso classificazione della strada come pubblica, ricorrendone i presupposti. Dunque, il Comune non può pronunciarsi su una domanda volta ad accertare la natura privata di una strada, non rientrando ciò nei poteri attribuiti all’Ente Locale. Il riconoscimento della natura privata e, quindi, dei poteri propri facenti capo ai proprietari, non poteva che essere richiesto al competente Giudice ordinario e non anche al Comune, titolare del solo potere, esercitabile esclusivamente nel caso contrario in cui la strada sia di interesse pubblico, di adottare i provvedimenti necessari per acquisire al proprio demanio la viabilità caratterizzata dalla natura pubblica ovvero per formalizzare l’uso pubblico di strade di proprietà privata. In conclusione, per sviamento di potere è illegittima la Deliberazione con la quale la Giunta comunale accerti e riconosca la natura privata di una strada del territorio comunale.

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