28/06/2021 – Accesso agli atti di un Comune riguardanti le autorizzazioni per la installazione di cartelli pubblicitari

Nella Sentenza n. 537 dell’11 giugno 2021 del Consiglio di Stato, il ricorrente da tempo lamenta la carente sicurezza della viabilità di accesso alla propria proprietà, qualificata dal Comune come strada privata gravata da uso pubblico. Dopo aver elencato una lunga serie di incidenti stradali occorsi lungo tale via a sostegno della tesi della pericolosità della strada, il ricorrente inoltra un’Istanza di accesso civico per sapere dall’Amministrazione se i cartelli pubblicitari collocati lungo tale strada, aventi l’effetto di distrarre l’attenzione alla guida su di una strada già di per sé teatro di ricorrenti incidenti, fossero stati autorizzati e se, in mancanza di autorizzazione, fossero stati adottati provvedimenti di vigilanza e repressione. I Giudici osservano che in primo luogo le informazioni richieste riguardano atti i cui estremi dovrebbero essere conoscibili a chiunque, dal momento che il Regolamento di attuazione del “Codice della Strada” stabilisce che su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a) Amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell’autorizzazione;

d) progressiva chilometrica del punto di installazione;

e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

Quindi, l’obbligo di rendere conoscibili tali atti discende direttamente dalla legge.

Inoltre, con riferimento all’attività di repressione eventualmente svolta, trattandosi di attività vincolata (al proposito, l’art. 23, commi 13 e seguenti, del “Codice della Strada”, statuisce l’obbligo per gli Enti proprietari della strada di imporre il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, specificandone le modalità dell’esercizio dell’attività di controllo e le conseguenze delle violazioni del divieto di posizionamento), il Comune avrebbe dovuto prontamente dare conto di essa, se esercitata ovvero delle ragioni per cui lo stesso ha ritenuto non sussistessero i presupposti per darvi corso.

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