28/05/2020 – Tari: approvazione tardiva delle delibere

Tari: approvazione tardiva delle delibere
27Mag, 2020 by Redazione
 
Nella Sentenza n. 2189 del 1° aprile 2020 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda le Delibere delle tariffe Tari approvate in ritardo rispetto al termine previsto per l’approvazione del bilancio comunale. I Giudici osservano, per un compiuto inquadramento della fattispecie in esame, quanto statuito dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede:
a) che gli Enti Locali “deliberano le tariffe e le aliquote relative ai Tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
b) che dette Deliberazioni “anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento”;
c) che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, “le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Il termine per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei Tributi locali, coincidente con la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione, ha natura perentoria, come è dato desumere dalle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla sua inosservanza, normativamente ancorate alla proroga ex lege delle aliquote e delle tariffe vigenti per gli esercizi precedenti ed alla inefficacia, per l’anno in corso, di eventuali deliberazioni tardivamente adottate. La regola trova nondimeno una espressa deroga nell’art. 193, del Dlgs. n. 267/2000, che ha introdotto (con le modifiche adottate, per i bilanci successivi all’esercizio 2015, dall’art. 1 del Dlgs. n. 126/2014) la possibilità di modificarle in concomitanza con la manovra che l’Ente Locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio.
In particolare, la norma in questione prevede, al comma 2, che, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’Organo consiliare provveda, con Delibera, “a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio”, con la possibilità, “in caso di accertamento negativo”, di adottare contestualmente “le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”.
Il successivo comma 3 dispone, quindi, che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” (id est, entro il 31 luglio di ciascun anno).
Dunque, in base a quanto sopra espresso, è evidente che la variazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, effettuata ai sensi dell’art. 193, comma 3, del Tuel, si colloca nella fase di gestione del bilancio e presuppone, quindi, l’avvenuta adozione della deliberazione consiliare approvativa del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
Non può quindi essere ricondotta all’esercizio della facoltà di modifica in questione la diversa ipotesi in cui le deliberazioni di variazione tariffaria siano adottate oltre il termine di cui alla Legge n. 296/2006, ma quali ordinari atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione e non già in sede di salvaguardia degli equilibri. In tali casi, che si configurano come violazioni di legge, non può ovviamente assumere alcuna rilevanza la circostanza che la deliberazione tariffaria (allegata al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del Tuel) operi un richiamo alla facoltà di cui all’art. 193, comma 3, dello stesso Testo unico, al solo fine di giustificarne l’approvazione tardiva.
Ne discende che soltanto l’adozione di un previo formale provvedimento di “accertamento negativo” del permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, legittima ed autorizza l’adozione delle misure contemplate dall’art. 193, comma 3, tra cui, appunto, la tardiva modificazione delle tariffe e delle aliquote relative ai Tributi di competenza comunale.
Nel caso di specie, l’Ente comunale ha inteso fruire della deroga temporale di cui all’art. 193, comma 3, senza, nel contempo, dare attuazione alle puntuali misure contemplate in caso di accertamento negativo dall’art. 193, comma 2, del Tuel.

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