28/04/2020 – Debiti delle P.A. sopra i 5.000 Euro: la sospensione delle notifiche fino a fine maggio obbliga al pagamento dei soli debiti scaduti all’8 marzo 2020

Debiti delle P.A. sopra i 5.000 Euro: la sospensione delle notifiche fino a fine maggio obbliga al pagamento dei soli debiti scaduti all’8 marzo 2020
27Apr, 2020 by Redazione
 
 
In questo lavoro ci poniamo l’obiettivo di capire come le disposizioni emergenziali introdotte dal Dl. n. 18/2020 (cd. “Cura-Italia”), nello specifico dagli artt. 67 e 68, vanno ad impattare su una procedura ricorrente quanto delicata come quella relativa alla verifica degli inadempimenti nei confronti dell’Agente della riscossione per i pagamenti ai fornitori della Pa oltre Euro 5.000,00 prevista dall’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.
Andiamo di seguito ad analizzare il contenuto delle norme sopra menzionate, specie in correlazione con l’interpretazione che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dato delle stesse.
Il contenuto degli artt. 67 e 68, del Dl. “Cura-Italia
Il Decreto “Cura-Italia” (Dl. n. 18/2020) è intervenuto anche sulla gestione degli Uffici degli Enti impositori, disciplinando all’art. 67 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, a favore degli Uffici degli Enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Il successivo art. 68 ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali per il recupero delle somme di propria competenza; la norma si applica anche agli atti esecutivi degli Enti territoriali.
Quindi, abbiamo 2 disposizioni distinte che intervengono nell’attività degli Uffici, come di seguito indicato:
  • art. 67: rappresenta una norma volta a sospendere i termini a favore degli Uffici degli Enti impositori in materia di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso, finalizzata alla tutela degli Uffici impositori che non si vedranno “danneggiati” da questo periodo di produttività limitata;
  • art. 68: rappresenta un precetto volto a sospendere i termini di versamento, a favore dei contribuenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente ai seguenti atti:
    • cartelle di pagamento;
    • avvisi di accertamento esecutivi erariali e previdenziali;
    • ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali;
    • avvisi di accertamento esecutivi degli Enti territoriali;
    • atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti territoriali.
Tale norma non ha introdotto alcuna sospensione, per via normativa, per quanto riguarda gli obblighi di pagamento relativi alle procedure esecutive e cautelari previste dall’ordinamento vigente.
Una volta delineato il quadro normativo applicabile all’attività degli Uffici degli Enti impositori e ai versamenti a favore dell’Agente nazionale della riscossione, è opportuno indagare quali sono i riflessi di tali norme sulla procedura di verifica degli inadempimenti nei confronti dell’Agente della riscossione per i pagamenti ai fornitori della P.A. oltre Euro 5.000,00 prevista dall’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973.
La gestione della procedura di cui all’art. 48-bis in pendenza di validità delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, del Dl. “Cura-Italia
La posizione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione
In queste “difficili” settimane, con riferimento ai controlli previsti dall’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta comunicando formalmente, a livello territoriale, agli Enti ed alle Società interamente pubbliche, interessati dalle verifiche telematiche di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, che per effetto del combinato disposto degli artt. 68 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 ed in corso di conversione in Legge, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020) e 12 del Dlgs. n. 159/2015, quanto segue:
  1. per i debiti dei soggetti sottoposti a verifica “già scaduti” all’8 marzo 2020 (e quindi, già notificati al contribuente oggetto di verifica da 48-bis), l’Agente della riscossione non può procedere, fino al 31 maggio 2020, alla notifica di atti di riscossione, ivi compresi gli ordini di versamento di cui all’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973. Ciò significa che non può dunque, per legge, effettuare alcuna procedura entro i termini previsti dal citato art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, rendendo così impossibile il recupero coattivo dei crediti;
  2. per le “restanti somme oggetto di segnalazione”, i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi dall’art. 68 del Dl. n. 18/2020 e, pertanto, in relazione alle medesime somme, “il predetto soggetto non può essere considerato inadempiente”.
Pur avendo ricevuto le suddette risposte, gli Enti e Società interamente pubbliche interessate al rispetto dei propri adempimenti introdotti dal ciato art. 48-bis si trovano oggi, in mancanza di chiarimenti perentori forniti su scala nazionale e non a livello territoriale a seguito di specifiche istanze, nel dubbio se:
  1. poter procedere al pagamento delle somme dovute ai propri fornitori (contribuenti oggetto di verifica da 48-bis), pur risultando questi, dalle verifiche telematiche operate sul Portale ministeriale, formalmente “inadempienti”, con possibile rischio di danno erariale;
  2. non procedere al pagamento delle somme dovute ai propri fornitori (contribuenti oggetto di verifica da 48-bis), qualora risultino, dalle verifiche telematiche operate sul Portale ministeriale, formalmente “inadempienti”, con la conseguenza però di vedersi recapitare una richiesta di sollecito di pagamento da parte degli interessati e con il possibile rischio di avvio di procedure di richiesta danni da parte dei loro legali.
Il contenuto degli artt. 67 e 68, del Dl. “Cura-Italia” anche alla luce delle interpretazioni dell’Agente della riscossione
Preliminarmente è opportuno precisare che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha operato una lettura dell’art. 67 del Dl. n. 18/2020 non pienamente conforme al dato letterale della disposizione cennata. Il predetto articolo infatti non sospende l’attività di riscossione degli Uffici degli Enti impositori, ma esclusivamente i termini a favore di quest’ultimi per l’espletamento delle attività di riscossione.
A conforto di questa interpretazione depone la Circolare 23 marzo 2020, n. 6/E della stessa Agenzia delle Entrate, la quale precisa che “l’art. 67, al comma 1, prevede che ‘sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli Enti impositori’. La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente”.
A maggior ragione l’art. 68 del Dl. n. 18/2020 sospende esclusivamente i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli accertamenti esecutivi, sia erariali che locali e dalle ingiunzioni fiscali, mentre come detto la norma primaria non dispone alcunché in materia di sospensione di:
  • procedure esecutive;
  • procedure cautelari;
  • rateazioni diverse da quelle della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”.
Natura della procedura di cui all’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973
La procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, non rappresenta una procedura esecutiva, benché inserita nel “Titolo II riscossione coattiva – Capo I disposizioni generali” del Dpr. n. 602/1973, relativo alla riscossione dei crediti da parte dell’Agente della riscossione. Si ritiene invece che l’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, rappresenti un mero obbligo preliminare in capo alla P.A. committente per procedere al versamento a favore del fornitore di un importo superiore ad Euro 5.000,00. La finalità della procedura è quella di evitare che importi considerati significativi dal Legislatore fuoriescono dal “Settore pubblico” per affluire a soggetti che però a loro volta hanno debiti nei confronti di “componenti” della stessa P.A.
In capo all’Ente committente non vi è quindi un obbligo connesso ad una procedura esecutiva, ma esclusivamente un obbligo di comunicazione a cui, in caso di esito positivo della verifica, corrisponderà il dovere in capo all’Agente della riscossione di procedere ad attivare il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, nei confronti dell’Ente committente. La procedura di riscossione coattiva sorge solo dopo che l’Agente della riscossione ha indicato l’ammontare dell’importo a lui dovuto da parte del fornitore, come chiaramente si evince dalla lettura dell’art. 3, comma 4, del Dm. Mef. n. 40/2008.
Ad ulteriore conforto di quanto sopra, depone il fatto che il Legislatore non ha collocato la disposizione all’interno del Capo del Titolo II relativo al pignoramento dei crediti presso terzi (“Capo II – Espropriazione forzata, Sezione III disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi”), ma l’ha inserita nelle disposizioni generali relative alla procedura di riscossione coattiva, non riconoscendo di fatto natura esecutiva alla procedura ex 48-bis.
Per una completa analisi delle norme in materia di art. 48-bis è necessario precisare che, allo stato dell’arte, la predetta procedura non può essere espletata per gli accertamenti esecutivi emessi dagli Enti territoriali o dai soggetti Concessionari privati, così come espressamente disposto dall’art. 1, comma 792, lett. f), della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), applicabile in via analogica, seppure nel silenzio della normativa, anche all’ingiunzione fiscale.
Riflessi delle disposizioni del “Cura-Italia” sulla procedura ex art. 48-bis
Né l’art. 67, né l’art. 68, del Dl. n. 18/2020, intervengono in merito alla procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, la quale resta al momento disciplinata esclusivamente dalla norma primaria e dal Dm. Mef 18 gennaio 2008, n. 40, sulla base della delega operata dall’art. 48-bis, comma 2-bis, del Dpr. n. 602/1973.
Per tale motivo, la sospensione dei termini prevista dall’art. 67 del Dl. n. 18/2020, non ha effetto in merito alla condotta che deve tenere l’Ente in sede di pagamenti superiori ad Euro 5.000,00 e, sulla base dell’art. 3, comma 4, del Dm. Mef n. 40/2008, l’Ente stesso deve attendere 60 giorni (sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 in quanto termini di riscossione a favore dell’Ufficio dell’Ente impositore), prima di procedere al pagamento di quanto dovuto.
Una lettura estensiva delle disposizioni contenute negli artt. 67 e 68, del Dl. n. 18/2020, come operata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non è conforme ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Le disposizioni cennate hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 14 delle “Disposizioni sulla Legge in generale” di cui al Rd. n. 262/1942 (“Preleggi”), le quali dispongono che “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Inoltre, si evidenzia che nella gestione della procedura di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973, riteniamo che non spetti agli Enti e Società interamente pubbliche effettuare scelte discrezionali e soggettive, non supportate da disposizioni legislative e da documenti di prassi in materia.
Quanto sopra trova conferma anche dalla lettura della Circolare Ragioneria generale dello Stato 21 marzo 2018, n. 27, la quale ha espressamente precisato che, “allorché in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile uno dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 286/1999, rilevi l’omissione della verifica prescritta dall’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973, senza che ricorra una delle fattispecie di esclusione dall’obbligo della stessa, l’amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare – entro un termine che può utilmente essere fissato in 10 giorni lavorativi – una verifica ‘ora per allora’ finalizzata a riscontrare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso per l’Agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase”.  Pertanto, il mancato espletamento degli obblighi in capo all’Ente committente relativi alla procedura ex art. 48-bis in assenza di apposita disposizione normativa comporta anche delle conseguenze ai fini della responsabilità amministrativa e contabile. In assenza di espressa disposizione normativa di sospensione della procedura ex art. 48-bis, riteniamo che gli artt. 67 e 68, del Dl. “Cura-Italia” non hanno riflessi operativi nei confronti degli Enti committenti.
Conclusioni
In verità, dalle sopra citate risposte, fornite in via ufficiale – seppur ai soli interessati – dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione, possiamo a ns. avviso concludere quanto segue:
  1. debiti già scaduti all’8 marzo 2020 (come risulta dalla verifica telematica): gli Enti e le Società interamente pubbliche non devono procedere ad alcun pagamento, sebbene le procedure di notifica degli atti di riscossione, ivi compresi gli ordini di versamento di cui all’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, siano sospese fino al 31 maggio 2020 (ovviamente se quanto dovuto al contribuente è superiore al debito di quest’ultimo, già scaduto, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si potrà procedere al pagamento della sola differenza);
  2. debiti in parte già scaduti all’8 marzo 2020 ed in parte non ancora scaduti a tale data: gli Enti e le Società pubbliche non devono procedere al pagamento della sola quota-parte già scaduta, mentre per la restante parte devono procedere al pagamento visto che la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione non considera tali soggetti “inadempienti”, in quanto impossibilitata a notificare al contribuente la cartella di pagamento, che costituirebbe titolo esecutivo per il pagamento;
  3. debiti interamente non scaduti all’8 marzo 2020: gli Enti e le Società pubbliche devono procedere al pagamento dell’intero importo, visto che la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione non considera tali soggetti “inadempienti”, in quanto impossibilitata a notificare al contribuente la cartella di pagamento, che costituirebbe titolo esecutivo per il pagamento.
I versamenti che risultano essere sospesi devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di sospensione (al momento 30 giugno 2020), e per tale motivo fino a tale data il contribuente non risulterà inadempiente nei confronti dell’Agente della riscossione, limitatamente alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi sospesi.
Occorre precisare altresì che in vista del Decreto ministeriale di prossima uscita sono allo studio del Governo misure volte proprio a velocizzare i pagamenti nei confronti dei fornitori della Pubblica Amministrazione, per cui l’auspicio è che vengano altresì forniti, seppur ormai non tempestivamente come sarebbe stato auspicabile, chiarimenti e correttivi adeguati anche sulla questione in esame.
di Federica Giglioli e Alessandro Maestrelli

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