28/04/2020 – Covid-19, stop di Tar e Consiglio di Stato alle richieste di sospensione delle ordinanze regionali

Covid-19, stop di Tar e Consiglio di Stato alle richieste di sospensione delle ordinanze regionali
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
 
La questione della conflittualità tra Stato e Regioni in periodo di emergenza è stata affrontata dal D.L. n. 19/2020, il cui art. 2 rinvia l’attuazione delle misure di contenimento ad appositi DPCM, adottati sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, i quali hanno anche un autonomo potere di proposta nel caso le misure riguardino esclusivamente il proprio territorio. Nelle more dell’adozione dei DPCM, il comma 2 affida il potere di ordinanza al Ministro della salute.
L’art. 3, comma 1, affida inoltre alle Regioni, sempre nelle more dell’adozione dei Dpcm e in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, la possibilità di “introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.
Distributori automatici
Iniziamo la carrellata col decreto del Presidente del Tar Sardegna n. 133 del 10 aprile, che sospende l’ordinanza con cui il Sindaco ordina che siano chiusi i distributori automatici h24 di bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via.
Osserva il Presidente che l’art. 1DPCM 11 marzo 2020 adotta, tra le tante, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, in cui è espressamente escluso il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici dalle attività commerciali sospese. Disposizioni mantenute in vita dal DPCM 22 marzo 2020, dall’art. 2, comma 3, D.L. n. 19/2020 e dal DPCM 1 aprile 2020. L’art. 3, comma 2, del suddetto D.L. ha inoltre vietato ai Sindaci di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.
A detta del Presidente del Tar Sardegna, alla luce di tale normativa statale, l’ordine di chiusura dei distributori automatici deve trovare applicazione negli stessi limiti temporali dettati dalla disciplina di apertura delle rivendite alimentari – nel caso di specie chiusura non oltre le ore 21:00 e apertura nei soli giorni feriali – per cui resta preclusa l’apertura e il conseguente accesso al pubblico soltanto dalle 21:00 alle 08:00 della mattina successiva.
Quarantena
Del 15 aprile è il decreto n. 219 con cui il Presidente del Tar di Catanzaro ha disposto che non deve essere sospesa l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 nella parte in cui ha imposto, nell’ipotesi di trasgressione dell’obbligo di circolare senza giustificato motivo, la misura immediata della quarantena obbligatoria.
Con l’Ordinanza n. 12/2020, la Presidente ha adottato una serie di misure tra le quali l’obbligo di rimanere a casa, salvo spostamenti individuali temporanei per comprovate esigenze, comprese quelle legate agli animali da affezione; la limitazione ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare delle uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelli per i farmaci; la presenza di accompagnatori esclusivamente per motivi di salute ove sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi; il divieto di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale; il divieto dell’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco nelle rivendite di tabacchi; la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
L’impugnativa scaturisce da una contestazione della violazione dell’art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020, elevata dalla sezione di polizia stradale di Crotone, cui ha fatto seguito la nota della Questura nella quale al cittadino viene intimato il rientro immediato presso la propria abitazione e l’obbligo a contattare il Dipartimento di prevenzione presso l’ASP territorialmente competente.
Secondo il Presidente, il procedimento impositivo a carico del ricorrente, ossia l’obbligo della quarantena obbligatoria, non sembra essersi concluso in quanto la stessa Ordinanza n. 12/2020 presuppone che l’applicazione della misura al trasgressore degli obblighi elencati nell’ordinanza medesima avvenga attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali.
Alla luce di questo contesto regolatorio di riferimento, il Presidente prende atto che non vi sono a carico del ricorrente atti o provvedimenti da parte dell’ASP e che pertanto “difetta nel caso di specie un qualsiasi atto applicativo – comunicato o notificato al ricorrente – delle disposizioni emanate con portata generale dal presidente della Giunta Regionale della Calabria”.
Chiusure e divieti
Segnaliamo di seguito le ultime pronunce sul tema delle ordinanze regionali, tutte del 17 aprile, che parimenti concordano nel non sospenderle. Cominciamo col decreto n. 2028 della terza sezione del Consiglio di Stato, che decide la non sospensione del decreto monocratico del giudice di primo grado che ha respinto l’istanza di sospensione dell’ordinanza sindacale che ha imposto, per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, stringenti limitazioni alle uscite per fare acquisti di generi alimentari, non essendo incise posizioni di interesse o diritto degli appellanti da ritenersi irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more della decisione cautelare collegiale.
I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che la valutazione, quale priorità nazionale, dell’interesse generale alla rigorosa prevenzione anti-Covid-19 non consente di ritenere irragionevolmente compressi, per il periodo della emergenza, diritti, pur rilevanti e fondamentali, dei privati istanti in relazione ad esigenze – nel caso di specie l’approvvigionamento alimentare – che ovviamente possono essere regolate quanto ai tempi e criteri, nell’interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale.
Dello stesso tenore il decreto n. 458 del Tar Sicilia, che salva l’ordinanza del Presidente della Regione che reitera il divieto di ogni attività motoria all’aperto anche in forma individuale, comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori, e ciò in quanto l’art. 3, comma 2, vieta tassativamente di provvedere in contrasto con le misure statali.
Anche in questo caso i giudici chiariscono che gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica che sono sottesi all’ordinanza impugnata appaiono prevalenti rispetto agli interessi e alla posizione giuridica dei ricorrenti, essendo i predetti aspetti correlati sia alla ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica, sia all’esigenza di scoraggiare a priori possibili espedienti e comportamenti elusivi della quarantena generalizzata imposta direttamente dal D.L. n. 19/2020.
Chiudiamo col decreto n. 783 del Tar Campania, secondo cui non va sospeso il provvedimento emesso dalla Polizia municipale che ha diffidato il ricorrente al rientro nel proprio domicilio con imposizione dell’obbligo di permanenza domiciliare in isolamento per quattordici giorni, atteso che dall’autocertificazione dallo stesso sottoscritta non emergono le ragioni, rappresentate nell’atto introduttivo del giudizio, che avrebbero giustificato la violazione dell’obbligo di non lasciare il domicilio salvo i casi espressamente previsti.
Le ultime
Col decreto n. 2915 del 20 aprile il Presidente del Tar Lazio ha respinto l’istanza, presentata dal Codacons, di sospensione del decreto col quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato un Comitato di esperti in materia economica e sociale col compito di elaborare e proporre misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per la ripresa graduale nei diversi settori, nella parte in cui, tra i membri con esso nominati, non risultano inclusi soggetti esperti esponenti del mondo dei consumatori e degli utenti, dei settori produttivi, delle telecomunicazioni, dell’industria, della tutela della salute, del commercio, dell’agricoltura, dei trasporti, della cultura, dello sport, dei consumatori, ambiente.
Nel caso di specie, non ha ritenuto irragionevole e quindi illegittima, anche alla luce della natura di atto di alta amministrazione che riveste l’impugnato provvedimento, la scelta dei membri del Comitato, effettuata valorizzandone l’esperienza professionale e non la capacità rappresentativa dei molteplici interessi, diffusi o di categoria, coinvolti dall’emergenza sanitaria.
Ha inoltre considerato che eventuali contributi conoscitivi e propositivi, provenienti da organi rappresentativi dei suddetti interessi, potranno essere trasmessi al suddetto Comitato per arricchirne l’attività consultiva ad esso demandata.
Dello stesso 20 aprile è il decreto n. 141 del Presidente del Tar Sardegna, secondo cui non va sospesa l’ordinanza regionale di chiusura delle librerie. Nella valutazione dei contrapposti interessi nell’attuale situazione emergenziale, egli afferma che a fronte di una compressione di alcune libertà individuali, deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica.
Passiamo al Tar Veneto, decreto n. 205 del 21 aprile, che parimenti salva l’ordinanza con cui il Sindaco dispone la chiusura temporanea dei cimiteri, ma in questo caso solo perché il pregiudizio lamentato, ossia la preclusione all’esercizio del diritto di culto e dell’accesso ai sepolcri, si è già ormai per la più gran parte consumato e che il residuo periodo di chiusura del cimitero, ove rapportato a quello già sofferto e a quello pregresso di incontestato esercizio del diritto, non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito e giustificare misure cautelari in mancanza di contraddittorio e di trattazione collegiale.
Concludiamo col Tar L’Aquila e col decreto n. 79 del 22 aprile, con cui il Presidente si è espresso sulla richiesta di annullamento previa sospensione dell’efficacia della deliberazione con cui la Giunta comunale ha riservato l’accesso alla misura di sostegno ai solo nuclei familiari residenti nel Comune dell’Aquila. Egli ha tenuto in considerazione le lamentate difficoltà economica del nucleo familiare che ha proposto ricorso, accogliendo l’istanza di sospensione interinale degli atti impugnati, nella parte in cui escludono la possibilità di accedere al bando ai cittadini non residenti anagraficamente e per l’effetto deve ammettersi con riserva la ricorrente a partecipare al bando per sé, per il marito e per il figlio.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto