28/03/2020 – Polizie locali fuori dai controlli – Sugli uffici il peso delle notifiche 

Polizie locali fuori dai controlli – Sugli uffici il peso delle notifiche 
di Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore – 27 Marzo 2020
 
Le prime 24 ore di applicazione del Dl 19/2020 contro chi viola i divieti anti-contagio hanno mostrato i paradossi della nuova norma. Introdotta per garantire un’ effettiva ed efficace punibilità dei trasgressori depenalizzando gli illeciti più frequenti (si veda l’ articolo sotto), hanno creato vari dubbi che stanno inducendo tutti i corpi di polizia ad agire con cautela. Né è bastata la prima circolare applicativa, firmata dal Capo della Polizia. D’ altra parte, una circolare non può certo superare i limiti di una norma nata in modo travagliato, come dimostrano le 24 ore trascorse nell’ incertezza dall’ annuncio dell’ approvazione in Consiglio dei ministri e la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». È il caso soprattutto dell’ articolo 4, che sembra tagliare fuori le polizie locali (i cosiddetti vigili urbani, molto impegnati nel controllo di chi circola in questi giorni di emergenza) dall’ esecuzione delle misure previste dal Dl. Infatti, il comma 9 dà ai prefetti il compito di «assicurare l’ esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate (con qualifica di agente di pubblica sicurezza peri soldati, ndr)».
Ma l’ articolo 16 della legge 121/1981 considera tecnicamente forze di polizia solo Polizia di Stato, Carabinieri (forestali compresi), Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Pare opportuna una correzione in sede di conversione in legge. La questione se ne trascina subito dietro un’ altra: a chi vanno i proventi delle sanzioni, quando le violazioni sono accertate dalle polizie municipali e provinciali? Allo Stato o agli enti di appartenenza, come già avviene nell’ ambito del Codice della strada? Anche su questo si stanno interrogando gli addetti ai lavori, cercando di interpretare vecchie norme nate per altri contesti.
Il riferimento al Codice della strada viene fatto anche perché l’ articolo 4 del Dl prevede che la procedura sanzionatoria sia quella generale delle violazioni amministrative, prevista dalla legge 689/1981, ma richiama l’ articolo 202 del Codice per consentire il pagamento in misura ridotta (il minimo edittale) entro 60 giorni o addirittura con lo sconto del 30% entro 30 giorni (invece dei consueti conque, si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Proprio l’ abbinamento tra legge 689 e Codice facilita i pagamenti: sembra non richiedere l’ uso del modello F23 e permettere anche l’ uso dei canali elettronici disponibili per le sanzioni stradali. Ma appare difficilmente gestibile quando la violazione dei divieti anti-contagio viene commessa alla guida di un veicolo. In questo caso, è previsto un aumento della sanzione «fino a un terzo», formulazione che lascerebbe intendere ci sia una discrezionalità del prefetto (o dell’ autorità locale, se viene infranta un’ ordinanza locale) nel determinare l’ effettivo aggravio.
Ciò impedirebbe di pagare direttamente nelle mani dell’ agente accertatore e metterebbe a rischio la possibilità di fruire della misura ridotta o dello sconto, se gli uffici prefettizi si ingolfassero. Possono andare in difficoltà anche gli uffici di polizia, perché la depenalizzazione implica la conversione in illeciti amministrativi dei reati commessi finora violando i divieti. Ciò impone di trasformare le denunce penali in verbali amministrativi, che vanno notificati. La depenalizzazione, però, non riguarda tutte le violazioni alle norme anti-contagio: restano penali quelle sulla quarantena fiduciaria (se si hanno con altre persone contatti tali da far ipotizzare reati di lesioni), l’ isolamento obbligatorio (e la pena per il reato di epidemia è stata aumentata a 3-18 mesi e ammenda da 500 a 5.000 euro, senza possibilità di oblazione) e le false attestazioni in autocertificazioni.

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