27/10/2018 – Affidamento diretto: la richiesta di preventivi (chiaramente) non costituisce procedura negoziata

Affidamento diretto: la richiesta di preventivi (chiaramente) non costituisce procedura negoziata

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2018, n. 1801

Scritto da Elvis Cavalleri 26 ottobre 2018

Affidamento diretto: la richiesta di preventivi (chiaramente) non costituisce procedura negoziata

Una ditta impugna la determinazione di affidamento dei lavori di fornitura ed installazione di una caldaia. La ricorrente ha dedotto che, a seguito di invito da parte dell’ente locale, aveva depositato preventivo ed atteso inutilmente la definizione della procedura di evidenza apprendendo, poi, l’intervenuto affidamento diretto alla controinteressata pur essendo il prezzo da lei offerto inferiore.

Ecco come la pensa il Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2018, n. 1801.

“Gli affidamenti impugnati, va premesso, rientrano trai contratti di importo inferiore ad €. 40.000 per cui l’art. 36 cod. contr. consente l’affidamento diretto.

Dalla attenta lettura degli atti risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune inviò alla ricorrente unicamente una richiesta esplorativa di preventivo, senza avviare alcuna procedura negoziata, tanto è che non vi è provvedimento antecedente di determinazione in tal senso né pubblicazione di avviso di sorta del ricorso a selezione attraverso competizione tra imprese.

L’affidamento avvenne, dunque, direttamente nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e l’adeguata motivazione ivi richiesta imponeva all’amministrazione di far riferimento all’indagine di mercato espletata. Senza violazione di logicità inoltre, l’amministrazione si è determinata ad accettare la proposta della controinteressata, atteso che questa dapprima, e data l’urgenza dell’intervento per garantire condizioni agli studenti già contestata dai genitori, appose caldaia provvisoria offrendo di seguito apposizione di caldaia definitiva, senza addebito del costo di €. 4500 già pattuito per il macchinario temporaneo: seppur la caldaia definitiva era offerta a prezzo migliore dalla ricorrente, il costo complessivo degli interventi nell’edificio scolastico rendevano migliore l’offerta della controinteressata.

Non essendovi determinazione all’esito della presunta gara e non ricorrendo illegittimità nell’affidamento diretto il ricorso va, pertanto, rigettato”.

L’unico errore della sentenza è riferibile all’inconcepibile compensazione delle spese…

Alla luce dell’erronea ricostruzione da parte della ricorrente dell’affidamento e del valore dei contratti le spese possono essere compensate“.

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