27/09/2019 – Minoranze più tutelate – È la funzione delle commissioni trasparenza

Sono composte da un consigliere in rappresentanza di ogni gruppo
Minoranze più tutelate – È la funzione delle commissioni trasparenza
Qual è la differenza tra le commissioni permanenti e la commissione trasparenza come disciplinate nell’ambito delle fonti di autonomia locale?
Preliminarmente si osserva, che in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni. Quanto alla natura delle commissioni consiliari, va rilevato che esse non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzative, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella a esso attribuita.
Ai sensi dello statuto dell’ente è demandata al regolamento del consiglio comunale la disciplina del «numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie, referenti e di controllo, nonché le modalità per l’istituzione di commissioni speciali, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, e per la deliberazione di indagini conoscitive e di audizioni».
Il regolamento prevede che ogni commissione permanente è composta di norma di sette consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi presenti in consiglio. Ciascun consigliere non può essere componente effettivo di più di tre commissioni consiliari permanenti. Inoltre lo stesso regolamento disciplina le funzioni delle commissioni permanenti stabilendo che esse provvedono all’esame preliminare di tutti gli atti di competenza del consiglio esprimendo il parere di competenza. Hanno poteri di iniziativa per proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza, ovvero di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione. Hanno, inoltre, competenza consultiva sugli atti loro sottoposti dal sindaco o dalla giunta comunale ed esercitano attività di indirizzo e controllo sull’attività dell’amministrazione comunale. La commissione «Funzionamento generale e trasparenza dell’amministrazione comunale» è disciplinata dal regolamento. Essa ha il compito di garantire il diritto all’informazione e l’esercizio delle funzioni di controllo delle minoranze sull’attività dell’amministrazione comunale, anche al fine di valorizzare il ruolo dell’opposizione politica nell’ambito del consiglio comunale. La commissione è composta da un membro designato da ogni gruppo consiliare ed è presieduta da un presidente eletto tra i consiglieri che ne fanno parte su designazione della minoranza. Esercita le sue funzioni attraverso verifiche periodiche sulla trasparenza dell’attività amministrativa e sul funzionamento degli organismi di controllo nell’ambito dell’amministrazione comunale.
Dall’esame della normativa regolamentare dell’ente, emerge una non completa assimilabilità della commissione trasparenza rispetto alle commissioni permanenti. In primo luogo le commissioni permanenti sono istituite nel rispetto del criterio proporzionale dei gruppi presenti in consiglio e in secondo luogo esse hanno una funzione di carattere ausiliario rispetto ai lavori del consiglio, svolgendo attività istruttorie, consultive, e di indirizzo e controllo, mentre alla commissione trasparenza, composta da un consigliere in rappresentanza di ogni gruppo, è affidato un compito più specifico di tutela delle minoranze presenti in consiglio.

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