27/09/2019 – Limite al subappalto? goodbye!

Limite al subappalto? goodbye!
CGUE, Sez. V, 26 settembre 2019 – C-63/2018
Scritto da Elvis Cavalleri 26 Settembre 2019
Come ricorderete Tar Lombardia, Milano, sez. I, ordinanza n. 148 del 19 gennaio 2018, sollevò la seguente questione pregiudiziale:
Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), l’articolo 71 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 percento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Di oggi il responso del giudice di Lussemburgo (CGUE, Sez. V, 26 settembre 2019 – C-63/2018):
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
Ma lo sblocca cantieri ha alzato al 40% il limite, pertanto la nuova normativa è perfettamente conforme al diritto euro-unitario, qualcuno avrà il coraggio di dire…

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