27/09/2019 – Appalti, principio di rotazione: motivare l’invito all’operatore uscente

Appalti, principio di rotazione: motivare l’invito all’operatore uscente
AGEL 26 settembre 2019, di alm
Lo ha stabilito il Tar Friuli con la sentenza 376/2019
Necessario motivare, a pena di nullità, l’invito a un operatore uscente in una gara d’appalto sotto soglia. Lo ha stabilito il Tar Friuli con la sentenza 376/2019, affrontando il caso di specie relativo a una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione degli ascensori installati negli edifici comunali. Il Comune in questione aveva aggiudicato la gara a una società che nel biennio precedente era già risultata affidataria dell’incarico. La seconda classificata aveva però presentato ricorso perché l’aggiudicataria, in quanto uscente, non avrebbe dovuto essere invitata. L’invito, infatti, violava il principio di rotazione previsto dall’articolo 36 del Codice Appalti.
Cogliendo l’occasione, i giudici hanno ribadito quanto già affermato in precedenti pronunce: il principio di rotazione mira a evitare il crearsi di posizioni di rendita lesive della concorrenza a favore del contraente uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento, e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici. In altre parole, l’obiettivo del principio di rotazione è favorire l’apertura al mercato e le dinamiche competitive nelle procedure sotto soglia, in cui non si applicano le regole ordinarie perchè la Stazione Appaltante ha un certo grado di discrezionalità. Per evitare che la discrezionalità si trasformi in uno strumento di favoritismo, la rotazione non deve riguardare solo gli affidamenti, ma anche gli inviti.
Di conseguenza – ha affermato il Tar – nel caso in cui la Stazione appaltante intenda comunque invitare l’operatore uscente, dovrà motivare la decisione sulla base di elementi oggettivi, come il numero esiguo di operatori presenti sul mercato, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale o le caratteristiche peculiari del mercato di riferimento.

Sulla base di tale ragionamento, il Tar ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto dato che il Comune non aveva motivato la propria decisione di derogare ai princìpi stabiliti dal Codice degli Appalti.

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