27/09/2018 – Quando dire “ti aspetto fuori…non finisce qua…” è minaccia

Quando dire “ti aspetto fuori…non finisce qua…” è minaccia

 

La portata intimidatoria. La sentenza del 13 settembre 2018.

Era stato condannato dai giudici di merito per il reato di minaccia perché, all’esito di una prova d’esame, aveva proferito ad uno dei membri della commissione la frase “ti aspetto fuori…non finisce qua…” manifestando aggressività ed aveva accusato la persona offesa e la commissione di aver alterato la valutazione della sua prova.

In tale contesto la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la portata intimidatoria della frase “ti aspetto fuori…non finisce qua…” ribadendo che “Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.”

Sulla base di tale principio la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione che con sentenza deposita in data 13 settembre 2018 (Presidente: VESSICHELLI Relatore: MICCOLI Data Udienza: 24/04/2018) ha ritenuto che l’apparente indeterminatezza del male minacciato con la frase “ti aspetto fuori.. .non finisce qua...” si riempie di contenuto intimidatorio, proprio valutando il contesto in cui la stessa frase è stata pronunziata, come espressione di disappunto da parte dell’imputato nei confronti della persona offesa che lo aveva poco prima esaminato.

Fonte: Massimario G.A.R.I. 

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