27/09/2018 – Le proroghe di interesse per la finanza territoriale (1° parte)

Le proroghe di interesse per la finanza territoriale (1° parte)

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

L’art. 1L. 21 settembre 2018, n. 108 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Nel provvedimento ci sono diverse disposizioni di interesse per la finanza degli enti territoriali.

Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale: riparto. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 (in precedenza per gli anni 2016 e 2017) sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012 (G.U. 23 giugno 2012, n. 145). Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF. In sostanza c’è la proroga di un anno. La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 1, comma 1).

Trasferimenti erariali province siciliane e sarde: determinazione. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 (in precedenza per gli anni 2016 e 2017) i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell’art. 10, comma 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68. In sostanza c’è la proroga di un anno. La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 1, comma 1).

Mandato presidenti e consigli provinciali: proroga. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra il 26 luglio 2018 e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 1, comma 2).

Sindaci eleggibili a presidenti di Provincia. In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018 sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 1, comma 2).

Esercizio funzioni associate. E’ proroga dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro cui diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 1, comma 2-bis).

Revisione disciplina enti locali. Entro sessanta giorni dalla data del 22 settembre 2018 è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida con le seguenti finalità:

– l’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e città metropolitane;

– il superamento dell’obbligo di gestione associata di funzioni;

– la semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai comuni, e principalmente di quelli di piccole dimensioni. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 1, comma 2-ter).

Verifica raggiungimento obiettivi intermedi. E’ stabilito che qualora un ente locale abbia presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato (rispetto al piano originario), la verifica sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all’esito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019. L’obbligo dell’organo di revisione dell’ente locale di provvedere alla trasmissione della relazione, al Ministro dell’interno e alla competente sezione regionale della Corte dei conti, sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi in esso fissati rimane fermo ai soli fini istruttori. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni del piano, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato. Non trovano applicazione le norme vigenti contrastanti con le previsioni innanzi viste. Disposizioni introdotte in sede di conversione (art. 1, commi 2-quater e 2-quinquies).

Disapplicazione sanzioni equilibrio bilancio. E’ esclusa l’applicazione delle sanzioni (previste dall’art. 1, comma 475L. n. 232 del 2016) nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per il mancato rispetto, per l’anno 2017, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 1, comma 2-sexies).

Enti locali: ulteriori spazi finanziari. Nell’anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell’ambito delle intese regionali. A tal fine, le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare, entro il 30 settembre 2018, per il corrente anno:

– agli enti locali interessati, i saldi obiettivo rideterminati;

– al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo non negativo fra entrate finali e spese finali (secondo quanto previsto all’art. 9, comma 1, L. n. 243 del 2012), dettagliati con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma. La comunicazione è effettuata attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Si tratta di spazi finanziari ulteriori rispetto a quanto previsto, in via ordinaria, dalla procedura (già esaurita per il corrente anno) prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M. n. 21 del 2017. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 1-bis).

Messa in sicurezza edifici scolastici. Per quanto riguarda la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati di cui all’art. 1, comma 165, L. 13 luglio 2015, n. 107, si stabilisce che le somme, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti, relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato entro il 31 dicembre 2019 (in precedenza il 31 dicembre 2018). La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 4, comma 1).

Certificazione avvenuta realizzazione interventi manutenzione rete viaria. E’ modificato il termine per la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, fissandolo al 30 giugno (anziché al 31 marzo) successivo all’anno di riferimento. Disposizione introdotta in sede di conversione art. 4, comma 1-bis).

Trasporto pubblico locale: pubblicazione avviso. E’ prorogato dal 30 settembre 2017 al 2 dicembre 2018 il termine entro il quale le regioni che intendono affidare i servizi di trasporto ferroviario regionale possono pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’avviso previsto dall’art. 7, comma 2, Regolamento n. 1370 del 2007 al fine di evitare la riduzione dei trasferimenti del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale prevista dall’art. 27, comma 2, D.L. n. 50 del 2017. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 4, comma 3-bis).

Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite. L’art. 4, comma 3-ter, introdotto presso l’esame al Senato, Sono meno stringenti le condizioni, per il riconoscimento alle regioni della quota del 20 per cento del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, limitando al solo anno 2017 (anziché, come previsto normativa vigente al quadriennio 2017-2020) l’obbligo di certificare l’avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite. Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 4, comma 3-ter).

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