27/07/2017 – Rientra nel reato di concussione la minaccia del Sindaco di estromettere l’assessore dalla Giunta in caso di voto sfavorevole

Rientra nel reato di concussione la minaccia del Sindaco di estromettere l’assessore dalla Giunta in caso di voto sfavorevole

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Tra le varie violazioni penalmente rilevanti, vi è anche quella della concussione cui era stato condannato il Sindaco di un Comune, per aver costretto l’assessore, pena la revoca delle sue funzioni, in giunta comunale ad esprimere il proprio parere favorevole alla nomina di un responsabile di servizi esterno (art. 110, comma 2, TUEL) al fine della copertura del posto di responsabilità dell’Ufficio Tecnico Comunale. Avverso la decisione del Tribunale di prime cure e della Corte di Appello che hanno condannato il Sindaco per il reato di concussione, ricorre il convenuto in Cassazione, in quanto a suo dire anche a volere ammettere il reato lo stesso poteva essere al più qualificato come reato di abuso di ufficio che avrebbe dovuto essere espunto per avvenuta prescrizione. In ogni caso, rileva la difesa del convenuto, volontà del Sindaco era quella di sostituire la persona alla guida dell’Ufficio tecnico Comunale, figura professionale ritenuta più adeguata nell’interesse della pubblica amministrazione, dunque, in antinomia con il dolo della concussione. Mentre, avuto riguardo alla possibile sostituzione dell’assessore, rileva la difesa che ciò rientra nel potere del Sindaco allorquando venga meno il rapporto fiduciario con essi intercorrente.

Le motivazioni della Suprema Corte

Secondo la Cassazione le doglianze del convenuto non sono meritevoli di favorevole scrutinio, per le seguenti rilevanti ragioni:

– Rientra nel reato di concussione la strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui riconosciuti, in quanto esercitati in modo distorto, per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti ed in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa;

– Nel caso di specie, è fuori da ogni dubbio che il Sindaco sia legittimato alla revoca della delega al singolo assessore componente la Giunta dal medesimo presieduta, da disporre con comunicazione motivata al Consiglio comunale. Tuttavia, come affermato dai giudici amministrativi, la revoca di un singolo assessore da parte del Sindaco può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva a quest’ultimo, ma non può trasmodare in una sorta di prerogativa arbitraria, da utilizzare all’occorrenza per “regolare i conti” con esponenti politici sgraditi, a tutto detrimento dei requisiti minimi di stabilità della giunta comunale e delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo nei confronti dell’amministrazione locale attribuite a questo organo dall’ordinamento degli enti locali (Cons. di Stato, Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 215Cons. di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6228);

– In altri termini, secondo la Suprema Corte, siffatto potere di revoca, sia pure discrezionale e collegato al permanere del rapporto fiduciario fra il Sindaco ed i propri assessori in seno all’ente territoriale, non può non connettersi alla realizzazione dell’interesse – di carattere generale – della comunità locale, e di certo non può essere asservito al perseguimento di uno scopo diverso da quello pubblicistico, segnatamente, per piegare la volontà degli assessori ai fini dell’adozione di una delibera rispondente agli interessi personali e particolari del primo cittadino. Nel caso, pertanto, in cui il Primo cittadino minacci di avvalersi di tale facoltà prescindendo da ragioni di natura politico-amministrativa allora l’uso abusivo di tale discrezionalità costituisce strumento di pressione al fine di indurre il soggetto passivo all’indebita promessa o dazione;

– D’altra parte, confermano i Giudici di Palazzo Cavour, anche la minaccia dell’uso di un potere discrezionale possa integrare il delitto di concussione, se l’esercizio sfavorevole di tale potere viene prospettato in via estemporanea e pretestuosa, al solo fine di costringere la persona offesa alla promessa o dazione indebita;

– Nel reato di concussione, l’attività di induzione non è infatti vincolata a forme tassative, rilevando a tal fine ogni comportamento del pubblico ufficiale che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri che valga ad esercitare una pressione psicologica sulla vittima, in forza della quale quest’ultima si convinca della necessità di dare o promettere denaro od altra utilità per evitare conseguenze dannose.

– Nel caso di specie, l’avere il Sindaco, abusando dei propri poteri, costretto l’assessore ad esprimere il proprio voto favorevole alla nomina della persona dal medesimo indicata, per realizzare l’interesse personale ad inserire a capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, una persona a lui fedele integri certamente una costrizione volta ad un'”utilità” rilevante ai sensi dell’art. 317 c.p. A tale categoria può invero ricondursi un qualunque vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale oggettivamente apprezzabile, consistente sia in un dare sia in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune, conseguentemente rientrandovi anche il vantaggio di natura politica.

Conclusione

La pesante condanna, cui si assocerà sicuramente l’intervento del danno all’immagine che sarà attivato dalla Corte dei conti a fronte del reato di concussione, è sintomatica di un atteggiamento prudente che deve condurre le attività del Sindaco, anche in tema di affidamento di incarichi di responsabile dei servizi, opportunamente lasciato ad una verifica qualitativa della necessaria attività di selezione comparativa prevista dalla vigente normativa. In altri termini, si è inteso rafforzare la garanzia di imparzialità dell’azione amministrativa dove appare, oltre che opportuno, fondamentale la partecipazione dei membri dell’organo esecutivo in una scelta che non debba risolversi nel solo legame politico di vicinanza del responsabile del servizio ai voleri del Sindaco, ma che sia improntata alla necessaria professionalità necessaria per il buon fine delle attività della pubblica amministrazione.

Cass. pen., Sez. VI, 30 maggio-20 luglio 2017, n. 35901

 
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