27/05/2020 – I bidoni dei condomini devono stare all’interno degli spazi dello stabile

I bidoni dei condomini devono stare all’interno degli spazi dello stabile
La Rivista del Sindaco  27/05/2020 
Dopo che il sindaco di Messina aveva emesso due ordinanze, con delibera della giunta comunale , per proibire la collocazione dei bidoni carrellati per la raccolta differenziata dei condomini al di fuori della stessa area condominiale, l’Associazione nazionale amministratori di condominio Italia si è mossa, proponendo un ricorso al Tar Sicilia-Catania. L’Associazione ha sostenuto con decisione l’idea che i condomini non possono essere obbligati a conservare i bidoni dell’immondizia carrellata per la raccolta differenziata all’interno dei locali dell’edificio condominiale, senza che tale scelta avvenga per necessità, mancando locali appropriati. I condomini potrebbero volere tali bidoni all’esterno anche per ragioni di sicurezza.
Con l’ordinanza 571/2020, il Tar per la Sicilia-Catania ha dato la sua risposta positiva per le ragioni dell’Associazione, ma solo in parte: non sussistono infatti ragioni estetiche o d’igiene in grado di giustificare il posizionamento dei bidoni con le rotelle all’esterno dei condomini. È stato sancito in via cautelare che non si possa obbligare i condomini a disporre i bidoni per la raccolta differenziata all’interno dei propri locali “sia nel caso in cui i condomini avessero dichiarato che non disponevano di spazi adeguati, sia nel caso in cui i condomini avessero dichiarato di non volerli tenere negli spazi interni per ragione di sicurezza”.
Il Comune ha però esposto ricorso a sua volta, ottenendo questa volta un rigetto delle richieste dei condomini da parte del Tar. La spiegazione viene dai giudici amministrativi, che hanno specificato che utilizzando il termine “locale” per indicare “ un luogo chiuso che appartiene a una costruzione, anche se non edilizia, e non uno spazio aperto”.

In pratica, se il condominio dispone di spazi aperti, anche se si tratta di edificio con a disposizione un androne aperto, in essi possono essere collocati i bidoni carrellati. Anche in presenza di esigenze di sicurezza, a detta dei condomini, queste non possono impedire l’accesso agli spazi aperti dello stabile condominiale da parte degli operatori. Le giustificazioni di ordine estetico non sono considerabili, perché prive di rilievo per le norme vigenti. Rispetto all’aspetto igenicosanitario, anche questo non può essere preso in considerazione, poiché i bidoni carrellati sono collocati per un breve periodo di permanenza, quindi la pulizia dello spazio in cui vengono posti deve essere preoccupazione dei condomini.

Articolo di Laura Egidi

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