27/04/2020 – Controlli preventivi: la via sbagliata per un’esigenza giusta.

Controlli preventivi: la via sbagliata per un’esigenza giusta.
25/04/2020
La vicenda sfiora il surreale. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti propone una norma che consenta a tutte le pubbliche amministrazioni di chiedere controlli preventivi alla Corte stessa, in tema di appalti pubblici, riducendo alla metà i termini per la pronuncia e stabilendo che in caso di sforamento dei termini si formi un silenzio assenso, che esenti l’amministrazione dalla colpa grave.

Ma, la stessa Corte dei conti, attraverso il parere delle Sezioni Riunite in sede consultiva, si dice contraria alla proposta.

In effetti, la magistratura contabile, sia pur vivendo le proprie contraddizioni interne, pone un problema serio, col metodo sbagliato.

Reintrodurre controlli preventivi è una necessità impellente, dal momento che la loro cancellazione dall’ordinamento locale, in particolare, ha creato il caos, segretari comunali e dirigenti succubi, il proliferare di illegittimità e conflitti di interessi senza alcun argine.

Lo strumento immaginato, però, è sbagliato. La Corte dei conti non potrebbe certo sostenere controlli a richiesta di 8100 amministrazioni locali. Ed è sbagliato il silenzio assenso, trascorso il termine. E’ sbagliato, ancora, che a controllare sia un organo giurisdizionale: la funzione di controllo è deve restare amministrativa.

Reintrodurre i controlli preventivi si deve. Allo scopo, occorre però istituire uffici territoriali, che per evitare siano condizionati dalla politica locale, operino da remoto: i controlli degli atti prodotti in provincia di Palermo, siano controllati dall’ufficio di Udine e così via.

Gli uffici di controllo dovrebbero avere l’obbligo assoluto di pronunciarsi in via espressa, entro 15 giorni, senza nessun silenzio assenso. Il controllo positivo su atti illegittimi deve comportare la responsabilità erariale del controllore, oltre quella del controllato.

Gli uffici di controllo potrebbero essere sottoposti alla direzione funzionale della Corte dei conti, restando soggetti amministrativi; o, anche, dell’Anac.

Gli addetti agli uffici debbono essere selezionati in modo rigorosissimo e restare insediati per non più di due anni e poter essere richiamati eventualmente non prima che ne siano trascorsi 4 dall’ultimo loro mandato di controllo.

Le condizioni per controlli effettivi, autonomi ed efficaci pare possano essere solo queste.

Solo in questo modo

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