27/02/2020 – Contratti di locazione di immobili di proprietà – codice degli appalti – norme del Codice Civile.

Contratti di locazione di immobili di proprietà – codice degli appalti – norme del Codice Civile.
L’ufficio patrimonio di questa Regione chiede di conoscere se, relativamente a contratti di locazione di immobili di proprietà, debba procedere ai sensi del codice degli appalti (anche in relazione agli obblighi di tracciabilità) o se l’ente possa procedere in autonomia applicando le norme del Codice Civile.
a cura di Simone Chiarelli
 
L’art. 17 del Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 esclude dal proprio campo di applicazione i contratti “a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”.
Tale esclusione non determina in automatico la piena libertà di azione dell’Amministrazione in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza “Gli artt. 4 e 17, lett. a), del codice dei contratti vanno interpretati nel senso che per i contratti attivi e passivi della P.A., ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, si devono rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, e spetta all’ANAC la relativa vigilanza e il controllo ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016“.
In tale ottica l’ANAC con Comunicato 16 ottobre 2019 del Presidente “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici” ha previsto l’applicazione a tali contratti degli obblighi di tracciabilità mediante acquisizione del codice identificativo gara (smart-cig) a prescindere dall’importo.
Pertanto, allo stato attuale, pur fuori dal campo di applicazione del codice degli appalti, la disciplina applicabile ai contratti di locazione vede comunque l’applicazione di taluni principi e del vincolo di tracciabilità propri della disciplina generale in materia di contratti pubblici.

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