26/09/2019 – Box e depositi soggetti a Tari – Anche se manca l’allacciamento alla rete elettrica

Box e depositi soggetti a Tari – Anche se manca l’allacciamento alla rete elettrica
di SERGIO TROVATO – Italia Oggi – 25 Settembre 2019
Box auto, autorimesse, cantine, depositi, garage e parcheggi sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti, anche se questi immobili non sono allacciati alla rete elettrica. La mancata fornitura di energia elettrica non esclude la produzione di rifiuti durante le ore diurne. Il pagamento della tassa per questi immobili non viòla il principio comunitario «chi inquina paga», poiché i locali e le aree frequentati da persone sono sempre produttivi di rifiuti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 23058 del 17 settembre 2019.
Secondo la Cassazione non è vero, come sostenuto da alcuni giudici di merito, che i suddetti immobili per destinazione e struttura non siano suscettibili di produrre rifiuti. E «non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva». Lo stesso trattamento la legge riserva a «un box auto adibito ad autorimessa».
È del tutto irrilevante, quindi, «la deduzione del contribuente sulla circostanza che il box auto non sia allacciato alla fornitura di luce elettrica, il che può al più sostenere una presunzione di utilizzo del bene solo durante le ore diurne». Questo non prova l’ inidoneità dell’ immobile alla produzione dei rifiuti. La Cassazione (ordinanza 22124/2017) ha già chiarito che anche i parcheggi sotterranei sono soggetti al pagamento della tassa. L’ area del sottosuolo adibita a posto auto non è esente dal pagamento del tributo. La possibilità di produrre rifiuti, infatti, non può essere esclusa dall’ inesistenza di muri perimetrali che delimitino la singola area adibita a parcheggio.
La giurisprudenza di merito, invece, in alcuni casi ha proprio escluso che i garage possano essere assoggettati al pagamento della tassa. Per esempio, la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (XXXIV), con la sentenza 483/2011, ha sostenuto che secondo la comune esperienza il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli, e, quand’ anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Con la pronuncia in esame la Cassazione ha poi sostenuto che la disciplina della tassa non contrasta con il principio comunitario «chi inquina paga», anche perché «è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’ immobile posseduto».
Un limite posto dalla Corte di giustizia della Comunità europea (sentenza 551/2013) alle autorità nazionali è che le leggi dei singoli stati non prevedano presunzioni assolute sulla produzione di rifiuti e che consentano sempre ai contribuenti di poter fornire la prova contraria. Va ricordato, infine, che per la Cassazione (ordinanza 18022/2013) non è decisiva ai fini della tassazione la scelta del titolare di usare o meno l’ immobile. Ciò che conta è che l’ immobile sia oggettivamente utilizzabile o suscettibile di produrre rifiuti. Occorre guardare alle condizioni del locale o dell’ area e non all’ uso che intende farne l’ occupante o il detentore. E la regola stabilita per la Tarsu vale anche per Tares e Tari. La maggior parte delle amministrazioni locali, invece, ha escluso dalla tassazione gli immobili inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di mobili.

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