26/09/2019 – Attivazione VIA

Attivazione VIA
Pervengono spesso a questa Regione richieste di controinteressati (singoli o associati) per l’attivazione della VIA (valutazione d’impatto ambientale) anche fuori dai casi espressamente previsti dalla normativa. Può questo Ente richiederne l’attivazione?
a cura di Simone Chiarelli
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 definisce la “valutazione d’impatto ambientale” (VIA): “il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto”.
L’art. 6, comma 5 del Decreto prevede che la valutazione d’impatto ambientale si applichi ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’art. 5, comma 1, lett. c).
Ciò premesso la giurisprudenza si è posta il tema della applicabilità della VIA anche a casistiche particolari. Infatti l’Amministrazione, ove ritenga che un intervento possa determinare, in concreto, “impatti ambientali significativi e negativi”, può sempre disporre l’attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA anche al di fuori degli specifici casi prescritti dalla legge (art. 6, comma 6), adottando puntuale motivazione al fine di non costituire aggravio del procedimento.
Anche in relazione alla eventuale attivazione della “valutazione di incidenza sanitaria” si è precisato che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica, al di là dei casi specificamente indicati dal legislatore, pena conseguenze procedimentali quali il vizio di eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa.

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