26/08/2019 – Danno erariale per la transazione che non considera il valore di mercato delle poste in gioco

Danno erariale per la transazione che non considera il valore di mercato delle poste in gioco

di Michele Nico
L’ente pubblico e la società in house non godono di libero arbitrio nella facoltà di transigere al pari di un qualsiasi soggetto privato, ma devono sempre considerare come parametro di riferimento l’equilibrio di bilancio, che impone un’attenta e oculata valutazione delle diverse poste in gioco. Di conseguenza, non possono essere soppesate o comparate in un’equa valutazione transattiva voci «gonfiate» o sovrastimate, dacché il punto di partenza corretto per qualsiasi trattativa non può prescindere dal reale valore di mercato delle prestazioni oggetto di possibile accordo.

Sulla base di questi principi la Corte dei conti, della Lombardia, con la sentenza n. 196/2019 ha condannato per danno erariale alcuni manager di alcune società in house, per aver gestito i rapporti contrattuali con terzi sulla base di una carente e lacunosa attività propositiva e di vigilanza, con il risultato di un significativo depauperamento del patrimonio aziendale.

 

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