26/08/2019 – “Consegna anticipata” e mancata stipula del contratto

“Consegna anticipata” e mancata stipula del contratto

“La c.d. consegna anticipata del bene oggetto della concessione (ordinariamente preordinata a soddisfare esigenze urgenti e non utilmente differibili) non vale, di per sé, a surrogare la stipula del contratto (che, tra l’altro, postula la forma scritta ad substantiam).
Sebbene l’anticipata instaurazione del rapporto negoziale sia titolo per l’operatività, tra le parti, di obblighi ed impegni reciproci (peraltro, operanti negli esclusivi limiti della provvisoria anticipazione degli effetti), l’Amministrazione conserva, nei confronti dell’aggiudicatario, i generali poteri di cura dell’interesse pubblico che presiede alla concessione e, in essi, di autotutela, che le consentono, ricorrendone i presupposti, di rimuovere, con effetto comunque decadenziale, la disposta aggiudicazione (cfr. art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 che – pur non applicabile alla fattispecie in esame, sottratta, come precisato, alla diretta applicazione del Codice dei contratti pubblici – sancisce, per il profilo in questione, principi di carattere generale).”

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