26/07/2018 – Niente bollo per le occupazioni di suolo pubblico per la raccolta firme per iniziative legislative

Niente bollo per le occupazioni di suolo pubblico per la raccolta firme per iniziative legislative

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

L’Agenzia delle Entrate (Ris. 18 luglio 2018, n. 56 e comunicato stampa 19 luglio 2018, n. 87), in risposta ad un quesito, ha chiarito che l’esenzione, in modo assoluto, dal pagamento dell’imposta di bollo prevista dall’art. 1 della Tabella di cui all’Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, con riguardo agli “atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali”, si applica anche gli atti e documenti riferiti ad iniziative mediante le quali i cittadini sollecitano un’attività legislativa, nei limiti, tuttavia, in cui tali iniziative siano previste e riconosciute dalla Costituzione o da altre previsioni normative a carattere comunitario, nazionale, regionale o locale.

Esenzione condizionata. Acché ci sia l’esenzione è necessario che ricorrano determinate condizioni. Infatti, ad avviso dell’Agenzia le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, possano essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell’imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni:

– siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (art. 50 Cost.), al Parlamento europeo (art. 227 del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;

– siano rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (art. 71 Cost.), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;

– siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali;

– siano finalizzate all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. “periodo elettorale”.

Queste condizioni si riferiscono all’esercizio dei diritti elettorali per ogni livello di democrazia rappresentativa: comunitario, nazionale, regionale e delle province autonome, locale.

Attività propagandistica: quando c’è l’esenzione. L’Agenzia ribadisce che la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga durante il cd. “periodo elettorale”, così come definito dalle vigenti disposizioni in materia di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e delle province autonome, comunali. L’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle richieste di occupazione del suolo pubblico e alle relative autorizzazioni anche nell’ipotesi in cui tali atti siano rispettivamente presentati e rilasciati prima dell’inizio del c.d. “periodo elettorale”, ancorché dispieghino i loro effetti durante il medesimo periodo elettorale.

Quando si applica l’imposta. Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle innanzi viste, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00, così come previsto dalla legge.

Risoluzione 18 luglio 2018, n. 56, Agenzia delle Entrate

Comunicato stampa 19 luglio 2018, n. 87, Agenzia delle Entrate

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