26/06/2019 – Diritto di accesso dei consiglieri – Multa per chi usa dati oltre mandato  

Diritto di accesso dei consiglieri – Multa per chi usa dati oltre mandato  

di ANTONIO CICCIA MESSINA – Italia Oggi – 25 Giugno 2019
Consigliere comunale multato (4 mila euro) per avere passato a un cittadino documenti avuti dal comune utilizzando il suo ruolo politico. L’ uso delle prerogative nell’ accesso alle informazioni comunali è costata l’ irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte del Garante della privacy: lo sviamento dei diritti previsti a favore del componente del consiglio comunale significa trattamento illecito dei dati. Così ha deciso il Garante con l’ ordinanza-ingiunzione n. 100 del 4 aprile 2019. Nel caso specifico, un consigliere comunale ha chiesto un documento di una pratica edilizia (una denuncia di inizio attività o dia). Ma il consigliere lo ha fatto solo perché un cittadino non era riuscito ad ottenerlo dagli uffici comunali e questa persona ne aveva bisogno per metterlo agli atti di una causa pendente contro il soggetto cui si riferiva la pratica edilizia. Insomma, il Garante ha accertato che il consigliere ha chiesto l’ atto non per esercitare il suo mandato, ma per aiutare il cittadino nell’ acquisizione del documento. La persona nominata nella pratica edilizia ha reagito con un ricorso al Garante contro il consigliere.
Nel corso del procedimento il consigliere ha dovuto ammettere di avere consegnato la dia a chi l’ aveva chiesta, senza fortuna, al comune. Una volta appurati i fatti, il Garante ha avuto facilità a considerare che il consigliere ha violato le norme sulla privacy pro tempore vigenti e d’ altra parte la risposta sarebbe la stessa anche considerando il subentrato regolamento Ue sulla privacy (2016/679 o Gdpr). In effetti l’ articolo 43 del Testo unico degli enti locali (dlgs 267/2000 o Tuel) dice che i consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, ma solo se e in quanto utili all’ espletamento del proprio mandato. Questo significa che i dati personali così acquisiti devono essere utilizzati effettivamente per le sole finalità realmente pertinenti al mandato.
Non appartiene al mandato del consigliere rimediare a eventuali illegittimi dinieghi del comune a richieste d’ accesso. Se taluno chiede un documento al comune e il comune, in ipotesi sbagliando, nega l’ accesso, non si deve andare dal consigliere, ma bisogna fare ricorso al Tar. Il consigliere ha tentato di difendersi dicendo che i titoli edilizi non sono coperti da privacy e, anzi, sono atti pubblici liberamente conoscibili. Sempre il consigliere ha evidenziato che il comune avrebbe sbagliato a dire di no alla richiesta di accesso e che il cittadino aveva diritto ad avere la copia della Dia. Il Garante ha dovuto constatare che questi argomenti non sono decisivi. Quanto alla pubblicità dei titoli edilizi, non c’ è una norma che consenta la diffusione dei titoli edilizi nella loro integralità. Inoltre se anche il diritto di accesso fosse fondato, questo non significa che il consigliere possa sostituirsi all’ ente inadempiente, unico titolato a rispondere ed eventualmente a essere responsabile nel caso di dinieghi sbagliati.
Sulla base di questi ragionamenti al consigliere è stato ingiunto di pagare una somma ridotta di 4 mila euro. Il cittadino, che per ragioni difensive aveva certamente diritto ad avere la Dia, avrebbe potuto ottenerla sia con un ricorso al Tar, sia chiedendone l’ acquisizione d’ ufficio al giudice della causa in corso. Si è scelta la strada sbagliata, che ha messo nei guai il consigliere. Nessuna conseguenza, invece, per il comune, alla condizione che abbia consegnato al consigliere su richiesta di quest’ ultimo, dichiarante di avere bisogno degli atti per utilità del mandato. Nessuna conseguenza neppure sul piano processuale per la cittadina che ha usato la dia ricevuta dal consigliere: avere avuto gli atti per vie traverse non ne compromette l’ utilizzabilità in giudizio, materia su cui l’ unico competente è il giudice (e non il Garante della privacy).

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